Art.1 Comma.821 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.821
Concorso statale all’esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni
821. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021. Il fondo di cui al periodo
precedente è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.