Lavoro

Art.1 Comma.847 Legge di bilancio 2021

28 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.847

Imposta locale sul consumo a Campione d’Italia

847. All’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel comune »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « , le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni » sono inserite le seguenti: « da soggetti »;

c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Non si considerano effettuate a Campione d’Italia le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni ».

Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le
occupazioni permanenti

848. Il comma 831 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

 «831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione
  dei comuni
  Tariffa
  Comuni fino a 20.000 abitanti  euro 1,50
  Comuni oltre 20.000 abitanti  euro 1

In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».


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