Lavoro

Art.1 Comma.960 Legge di bilancio 2021

28 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.960

Incremento del fondo per il rinnovo contrattuale

960. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

«366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell’anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell’anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell’anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell’anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell’anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell’anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. La dotazione dell’organico dell’autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. All’incremento derivante dall’attuazione del presente comma non si applicano le disposizioni del comma 373».

961. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma.

962. Al fine di realizzare l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della citata legge n. 104 del 1992. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse dedicate e il relativo monitoraggio.

963. Al fine di regolare l’assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010, senza l’impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, erogate in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Tempo pieno collaboratori scolastici

964. Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolatici, di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell’istruzione è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. A tal fine è autorizzata la spesa di 56,17 milioni di euro per l’anno 2021, di 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, di 60,76 milioni di euro per l’anno 2029, di 61,56 milioni di euro per l’anno 2030 e di 61,62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

Disposizioni concernenti il personale scolastico

965. All’articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:

«5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, i posti di cui al comma 5-ter che siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, sono destinati, su istanza di parte, ai soggetti di cui al comma 5-sexies che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un’apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e nono periodo. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma».

Assistenti tecnici Minerva

966. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 13,80 milioni di euro per l’anno 2021.

967. Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 966 del presente articolo, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al citato comma 966. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 9,26 milioni di euro per l’anno 2021, di 31,43 milioni di euro per l’anno 2022, di 30,51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 31,16 milioni di euro per l’anno 2027 e di 32,44 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

Dotazione organica scuola infanzia

968. La dotazione organica complessiva di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 1.000 posti, con riferimento alla scuola dell’infanzia, da destinare al potenziamento dell’offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell’istruzione di cui al citato articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015, il contingente di 1.000 posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,67 milioni di euro per l’anno 2021, di 38,43 milioni di euro per l’anno 2022, di 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milioni di euro per l’anno 2027 e di 40,79 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

Fondo 0-6

969. Il fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, a decorrere dall’anno 2021, di 60 milioni di euro annui. Per l’anno 2021, in deroga alle disposizioni del citato articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017, una quota parte dell’incremento, pari a euro 1.500.000, è destinata al Ministero dell’istruzione per l’attivazione del sistema informativo nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017. A tal fine è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Misure per l’innovazione digitale nelle scuole

970. Al fine di continuare a promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, all’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «2020/2021» sono inserite le seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023»;

b) le parole da: «può essere esonerato dall’esercizio delle attività didattiche» fino a: «équipe territoriali formative» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate dal Ministero dell’istruzione le équipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l’amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall’esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell’orario di servizio».

971. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 970 è autorizzata la spesa di euro 1.446.158 per l’anno 2021, di euro 3.615.396 per l’anno 2022 e di euro 2.169.238 per l’anno 2023.

Disposizioni relative al concorso per Direttore dei servizi generali e
amministrativi nelle scuole bandito nel 2018

972. All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «, nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all’unità superiore» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono previsti limiti all’inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori».

973. All’articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «elevata al 50 per cento» sono soppresse.

Comandi di docenti e dirigenti scolastici

974. All’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023».

Scuola italiana all’estero

975. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all’estero del personale di cui all’articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità»;

b) all’articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le attività di formazione del personale da destinare all’estero sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all’articolo 39, comma 1»;

c) all’articolo 19:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell’istruzione»;

2) al comma 4, le parole: «dell’istruzione dell’università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

d) all’articolo 20, comma 2, le parole: «dell’istruzione dell’università e della ricerca» sono sostituite dalla seguente: «predetto»;

e) all’articolo 24:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell’istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali all’estero e per altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per la durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all’articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l’intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale»;

2) al comma 2, le parole: «di concerto con» sono sostituite dalla seguente: «sentito»;

f) all’articolo 30, comma 1, dopo le parole: «articolo 144» sono inserite le seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,»;

g) all’articolo 35, comma 2, le parole: «dell’istruzione dell’università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell’istruzione»;

 h) le parole: «dell’università e della ricerca», ovunque ricorrono, sono soppresse.

976. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 975 si applicano a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.

977. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell’istruzione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che non abbia optato per la permanenza nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di 70 unità. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le scuole statali all’estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 64 del 2017 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche.

Disciplina transitoria per l’attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi

978. Per l’anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell’ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

979. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 978 è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l’anno 2021 e di 27,23 milioni di euro annui per l’anno 2022.

Nuove procedure selettive per l’accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno

980. All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies sono inseriti i seguenti:

«18–novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all’esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-decies.

18-decies. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all’accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, nei limiti assunzionali di cui al comma 18-novies. La validità dei titoli conseguiti all’estero è subordinata alla piena validità del titolo nei Paesi ove è stato conseguito e al suo riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministro dell’istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l’aggiornamento delle graduatorie. Il decreto fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della procedura.

18-undecies. Le graduatorie di cui al comma 18-decies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del medesimo comma 18-decies, a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma 18-decies. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l’aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell’aggiornamento».

981. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell’anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 25,856 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all’anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell’area dirigenziale «Istruzione e ricerca».

982. Per l’attuazione del comma 981 è autorizzata la spesa di 25,856 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Disposizioni in materia di personale civile della difesa

«7. A decorrere dall’anno 2021, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, pari a 20 milioni di euro annui, è destinata ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e un’ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, è destinata ad aumentare per il medesimo personale l’indennità di amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. L’utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento del numero di 20.000 unità, della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».


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