Art. 174 Comma.1008 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.1008
Beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti
1008. All’Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti di cui all’articolo 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale, sono affidate la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali. Ai fini del funzionamento del sistema di gestione l’Agenzia del demanio può stipulare convenzioni con altre amministrazioni e con enti specializzati pubblici e privati. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente comma le risorse stanziate sul capitolo 3901 in favore dell’Agenzia del demanio sono incrementate, a decorrere dall’anno 2021, per un importo pari a euro 500.000, da utilizzare nelle forme e nei limiti dell’autonomia gestionale propria di un ente pubblico economico.
1009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinati i criteri per l’acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato.