Disciplina del regime convenzionale degli uffici giudiziari
Al fine di garantire l’ottimizzazione, l’efficienza e la razionalizzazione dei servizi complementari all’esercizio delle funzioni giudiziarie, i presidenti delle corti di appello ovvero i procuratori generali presso le corti di appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto interessati, possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nell’ambito di convenzioni o accordi quadro precedentemente stipulati dallo stesso dicastero con i medesimi soggetti.
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