Art.1 Comma.1035 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.1035
Disposizioni in materia di personale medico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
Medici INPS
1035. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni relative agli invalidi civili di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l’assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 6.615.000 per l’anno 2021 e di euro 26.460.000 annui a decorrere dall’anno 2022.
1036. L’INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall’assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del comma 1035 e gli oneri da sostenere a regime.