Art.1 Comma.1075 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.1075
Contrasto delle frodi nel settore dei carburanti
1075. All’articolo 10, comma 1, del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Entro il 31 dicembre 2021, gli esercenti depositi commerciali di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi si dotano del sistema informatizzato di cui al primo periodo ».
1076. All’articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La garanzia di cui al primo periodo è trasmessa, a cura del soggetto che presta la garanzia, per via telematica all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno facoltà di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ».
1077. Per i depositi costieri di oli minerali e i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, autorizzati rispettivamente ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell’articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l’efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al successivo nulla-osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell’affidabilità economica nonché dei requisiti
soggettivi prescritti dagli articoli 23 e 25 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; il predetto nulla-osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
1078. Per i depositi di cui al comma 1077, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinati gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività in base all’entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell’attività del deposito. Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l’inoperatività del deposito. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni adottate ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell’articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239.