Lavoro

Art.1 Comma.1079 Legge di bilancio 2021

29 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.1079

Rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond IVA

1079. Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA, l’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decretolegge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e conseguenti attività di controllo sostanziale ai sensi degli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzate all’inibizione del rilascio e all’invalidazione di lettere d’intento illegittime.

1080. Nel caso in cui i riscontri di cui al comma 1079 diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

1081. Considerato il disposto di cui all’articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero
di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inibisce l’emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell’IVA, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1082. Ai fini di cui al comma 1079, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l’Agenzia delle entrate è autorizzata, per il biennio 2021-2022, nell’ambito della vigente dotazione organica, a espletare procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 50 unità di personale da inquadrare nell’area III, fascia retributiva F1, da destinare alle relative attività antifrode di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti. Ai fini dell’applicazione del primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.240.000 per l’anno 2021 e di euro 2.600.000 annui a decorrere dall’anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.240.000 per l’anno 2021 e a euro 2.600.000 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede a carico del bilancio dell’Agenzia delle entrate.1.240.000 per l’anno 2021 e di euro 2.600.000 annui a decorrere dall’anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.240.000 per l’anno 2021 e a euro 2.600.000 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede a carico del bilancio dell’Agenzia delle entrate.

1083. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1082 e in particolare per l’invalidazione delle lettere d’intento già emesse e per l’inibizione del rilascio di nuove lettere d’intento.


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