Art.1 Comma.1086 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.1086
Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate – Rinvio e modifiche della sugar tax
1086. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 663, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento »;
b) al comma 664, lettera a), dopo le parole: « al condizionamento » sono inserite le seguenti: « ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento »; c) al comma 666, le parole: « dal fabbricante nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti di cui al comma 664, lettera a), » e le parole: « dallo stesso soggetto » sono sostituite dalle seguenti: « dagli stessi soggetti »;
d) il comma 674 è sostituito dal seguente:
« 674. In caso di mancato pagamento dell’imposta di cui al comma 661 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l’irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all’imposta di cui ai commi da 661 a 676, si applica l’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »; e) al comma 676, le parole: « dal 1°gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2021 ».
Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile
1087. Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande nonché attività d’impresa, arti e professioni, e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti spetta un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290 e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
1088. Il credito d’imposta di cui al comma 1087 spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
1089. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 1087, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.