Lavoro

Art. 192 Legge di bilancio 2021

29 Novembre 2020 -

Art. 192 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Art.192

Pagamento delle spese di giudizio da parte dell’agente della riscossione

  1. L’agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l’accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell’agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all’atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.
  1. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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