Lavoro

Art.1 Comma.1102 Legge di bilancio 2021

29 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.1102

Semplificazioni fiscali

1102. All’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni ».

1103. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:
« Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati
relativi alle operazioni svolte nei confronti
di soggetti non stabiliti nel territorio dello
Stato è effettuata entro i termini di emissione
delle fatture o dei documenti che ne
certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati
relativi alle operazioni ricevute da soggetti
non stabiliti nel territorio dello Stato è
effettuata entro il quindicesimo giorno del
mese successivo a quello di ricevimento del
documento comprovante l’operazione o di
effettuazione dell’operazione ».

1104. All’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ».

1105. All’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « Per i periodi d’imposta 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti:
« Per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 ».

1106. All’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, » sono inserite le seguenti: « e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, »;

b) al comma 2, dopo le parole: « anche per il tramite di intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, » sono inserite le seguenti:
« in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica,».

1107. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, inviano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l’inserimento degli stessi nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi ».


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