Art.1 Comma.1117 Legge di bilancio 2021 Abrogazione dell’imposta sul money transfer
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.1117
Abrogazione dell’imposta sul money transfer
1117. L’articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato.
Misure per favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione
1118. Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l’adeguata redditività, l’articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l’articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
1119. Le disposizioni di cui al comma 1118 si applicano per l’intera durata del contratto di locazione passiva esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.
1120. Agli oneri derivanti dai commi 1118 e 1119 del presente articolo, pari a 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.