Lavoro

Art. 202 Legge di bilancio 2021

29 Novembre 2020 -

Art. 202 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Art.202

Impignorabilità delle somme accreditate in alcune contabilità speciali di tesoreria

  1. Le somme affidate da privati agli uffici doganali a titolo di deposito cauzionale di diritti doganali, riversate nella contabilità speciale intestata ai ricevitori doganali presso la Tesoreria dello Stato di cui all’articolo 5 del decreto del Ministero delle finanze 27 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000, nonché le somme assegnate ai funzionari delegati dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con ordini di accreditamento presso la Banca d’Italia, per il rimborso di tributi a favore di privati sono impignorabili e pertanto non soggette a esecuzione forzata.
  1. Non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di Tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio.
    Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano l’obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l’accantonamento di somme nelle contabilità speciali intestate ai ricevitori doganali né gli ordini di accreditamento presso la Banca d’Italia di somme destinate al rimborso di tributi a favore dei privati.

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