Art.1 Comma.1133 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.1133
Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
1133. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di sostegno delle attività produttive per le esigenze derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, con una dotazione di 19.236.772 euro per l’anno 2021. Il Fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, per il rifinanziamento, per l’anno 2021, di misure di sostegno economico-finanziario già adottate nel corso dell’anno 2020 per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, comprese tra quelle individuate dal decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere
1134. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», con una dotazione di 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
1135. Sono destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:
a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere;
b) svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a).
1136. Il Fondo di cui al comma 1134 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni di cui al comma 1135, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.
1137. Le amministrazioni competenti concedono l’utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d’uso gratuito alle associazioni di cui al comma 1135 che gestiscono luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l’autonomia in uscita dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.
1138. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1134.
1139. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ovvero, nel caso in cui non sia nominato, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 tra le associazioni aventi diritto.