Lavoro

Art.25 Costituzione della Repubblica Italiana

15 Dicembre 2020 -

Costituzione della Repubblica Italiana

Art.25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.


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