Art.41 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non puo’ svolgersi in contrasto con l’utilita’ sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.