Lavoro

Art.60 Costituzione della Repubblica Italiana

16 Dicembre 2020 -

Costituzione della Repubblica Italiana

Art.60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. (1)

La durata di ciascuna Camera non puo’ essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.


(1) Comma cosi’ sostituito con l’art. 3 della legge cost.
9 febbraio 1963, n. 2, recante “Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione”.
Il testo originario dell’art. 60 recitava:
“La Camera dei Deputati e’ eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non puo’ essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.”.

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