Art.68 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.68(1)
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento puo’ essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, ne’ puo’ essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale e’ previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione e’ richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
(1) Articolo cosi’ sostituito con la legge cost. 29 ottobre 1993, n. 3 (G.U. 30 ottobre 1993, n. 256).
Il testo anteriore dell’art. 68 recitava:
“I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento puo’ essere sottoposto a procedimento penale; ne’ puo’ essere arrestato, o altrimenti privato della liberta’ personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale e’ obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione e’ richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.”.
Per l’immunita’ dei giudici della Corte costituzionale, cfr. art. 3 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1.