Art.88 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (1)
(1) Comma cosi’ sostituito con la legge cost. 4 novembre 1991, n. 1 (G.U. 8 novembre 1991, n. 262).
Nella formulazione anteriore, il secondo comma dell’art. 88 recitava “Non puo’ esercitare tale facolta’ negli ultimi sei mesi del suo mandato”.