Art.96 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.96(1)
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
(1) Articolo cosi’ sostituito con l’art. 1 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1 v. altresi’ legge 5 giugno 1989, n. 219.
Il testo originario dell’art. 96 disponeva:
“Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni”.