Art.124 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.124(1)
[Articolo abrogato dall’articolo 9 della Legge 18 ottobre 2001, n. 3.]
(1) Il testo originario dall’art. 124 della Costituzione disponeva: “Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione,sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
La legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e’ stata pubblicata sulla G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001.