Art.130 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.130(1)
[Articolo abrogato dall’articolo 9 della Legge 18 ottobre 2001, n. 3.]
(1) Il testo orginario dell’art. 115 disponeva:
“Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimita’ sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge puo’ essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione”.
La legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e’ stata pubblicata sulla G.U. del 24 ottobre 2001, n. 248.