Lavoro

Disposizioni transitorie e finali Costituzione della Repubblica Italiana XV

20 Dicembre 2020 -

Costituzione della Repubblica Italiana

Disposizioni transitorie e finali

XV

Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato. (1)

(1) Il decreto emanato come “decreto legge luogotenenziale”, del 25 giugno 1944, n. 151 intitolato “Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e’ facolta’ del Governo di emanare norme giuridiche” (G.U. 8 luglio 1944, n. 39, serie speciale), conteneva le seguenti disposizioni:
Art. 1 – “Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggera’, a suffragio universale diretto e segreto una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato.
I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento.”.
Art. 2 – “E’ abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell’attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell’articolo unico del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni.”.
Art. 3 – “I Ministri e sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell’interesse supremo della Nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell’Assemblea Costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale.”.
Art. 4 – “Finche’ non sara’ entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.
Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:
“Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
“Sulla proposta di…
“Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue…”.
Art. 5 – “Fino a quando resta in vigore la disposizione dell’art. 2, comma primo, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie indicate nell’art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:
“Sentito il Consiglio dei Ministri;
“Sulla proposta di…
“Abbiamo decretato e decretiamo…”.
Art. 6 – “Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sara’ presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, e’ autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.”.

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