AE Risposta istanza di interpello n. 29 del 11/01/2021

Agenzia delle Entrate
Risposte alle istanze di interpello n. 29 del 11/01/2021
OGGETTO: Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). Contributo fondo perduto COVID-19.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La sig.ra TIZIA (di seguito “istante” o “interpellante”) ha posto un quesito in ordine all’interpretazione e all’applicazione del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito il legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, il “Decreto Rilancio”), rappresentando quanto segue.
L’istante ha costituto, in data … 2006, con il Sig. CAIO la ALFA S.n.c.
I soci, di comune accordo, hanno deciso di procedere con una variazione della compagine sociale. In data 18 dicembre 2019, il Sig. CAIO ha ceduto alla socia Sig.ra TIZIA la propria quota di partecipazione al capitale sociale della società.
L’istante ha preso atto, per effetto della sopracitata compravendita, di essere rimasta investita di ogni diritto e dovere relativamente alla società, e, in particolare, che la società si sarebbe dovuta sciogliere ai sensi degli articoli 2272, n. 4, e 2308 del codice civile, in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci, nel termine di sei mesi.
Con atto del … 2020 l’interpellante ha sciolto la ALFA S.n.c. e ha proseguito la propria attività nella forma di ditta individuale e con l’insegna BETA di TIZIA. L’istante evidenzia che la ditta BETA, come puntualizzato anche in sede di presentazione di documentazione integrativa, ”prosegue in ogni rapporto giuridico attivo e passivo già in essere con la precedente forma giuridica ALFA S.n.c.” .
In sede di integrazione documentale (acquisita con prot. RU n. … del … 2020), l’istante ha prodotto ricevuta di presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto di cui al citato articolo 25, che risulta scartata dal sistema informatico , in quanto «il codice fiscale dell’azienda risulta estinto».
Ciò posto, l’istante chiede se può beneficiare del suddetto contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio e, in caso affermativo, se è corretto procedere alla trasmissione della relativa domanda inviandola a mezzo pec (giusta delega al professionista) all’apposito Ufficio.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene di aver diritto a beneficiare del contributo a fondo perduto per contrastare l’emergenza epidemiologica Covid 19 di cui al citato articolo 25, in quanto:
- l’attività dal … 2019 è stata svolta in prima persona dalla contribuente, dapprima come unica socia della ALFA S.n.c. (entro i termini previsti dall’articolo 2272 del codice civile) e poi come BETA, ditta individuale. Risulta quindi ragionevole ritenere che l’attività svolta dall’istante non sia mai di fatto cessata. All’uopo evidenzia che la trasformazione interna è d’obbligo se si intende proseguire l’attività in modo individuale;
- a causa dell’emergenza l’interpellante ha subito una riduzione dei corrispettivi, ovvero l’ammontare degli stessi nel mese di aprile 2020 risulta inferiore ai due terzi dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito agli ulteriori requisiti per la fruizione del contributo di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché sulla concreta quantificazione dello stesso. Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Con l’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nell’ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all’impresa e all’economia», è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.
In particolare, il predetto articolo prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari dipartita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito, contributo a fondo perduto ‘COVID-19).
Il menzionato articolo 25 individua ai commi 2 e 3 le condizioni che devono sussistere ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto ‘COVID-19. In particolare, è necessario che:
- nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;
2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il medesimo comma 2 specifica altresì che «il contributo a fondo perduto di cui al comma l non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data dipresentazione dell’istanza di cui al comma 8, …».
Con il provvedimento del l O giugno 2020 del Direttore dell’Agenzia, al paragrafo 3.4, è stato precisato che «La trasmissione dell’Istanza pud essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno l J agosto 2020 Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto».
Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito al menzionato contributo a fondo perduto ‘COVID-19.
In particolare, con la citata circolare n. 15/E del 2020 è stato precisato che «in considerazione della circostanza che la formulazione del contributo prevede che il requisito relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi si determini in relazione al mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019), si ritiene che possano rientrare nell’ambito di applicazione del beneficio in esame i soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti)».
Inoltre, con la circolare n. 22/E del 2020 è stato altresì chiarito che: «Nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita».
Nel caso di specie, come descritto, la Sig.ra TIZIA ha avviato l’attività di ristorazione con somministrazione in data … 2020 (data di attribuzione della Partita Iva) proseguendo, tuttavia, la precedente attività svolta per il tramite della s.n.c. nella forma di ditta individuale. Pertanto, come chiarito con la circolare n. 22/E del 2020, ai fini del contributo qui in esame, non si è in presenza di un soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020.
Ciò detto, si evidenzia che, come peraltro chiarito dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, il parere reso in sede di interpello ordinario, stante la natura consultiva dell’attività svolta dall’Amministrazione, ha carattere non vincolante per il contribuente, pertanto la presentazione dell’interpello qui in esame non determina alcun effetto sugli originari termini di presentazione dell’istanza di accesso al contributo COVID-19.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l’istante possa presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto – che verrà istruita con le modalità tecniche descritte con la risoluzione dell’11 ottobre 2020, n. 65/E – per fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 successivamente alla scadenza del termine originario di presentazione delle istanze di accesso, dimostrando in tale sede il tentativo di richiesta dello stesso nei termini originari. Resta fermo che, come precisato nei citati documenti di prassi:
- il soggetto che può fruire del beneficio è quello venuto ad esistenza a seguito della “trasformazione” che, nel caso di specie, è rappresentato dalla ditta individuale;
- la soglia di accesso al contributo, di cui al comma 2 dell’articolo 25 del decreto rilancio, si determina facendo riferimento l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda preesistente;
- per il calcolo della riduzione del fatturato (comma 3, dell’articolo 25) l’istante deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019), considerando il fatturato relativo all’azienda trasferita.
Firma su delega del Direttore centrale Salvatore De Gennaro
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)