CAF

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito Mod.730/2021

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Modello 730/2021 istruzioni

Ai fini dell’esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

  • le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
  • le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

  • la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
  • l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  • l’assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
  • gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici  e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI;
  • gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province auto- nome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo  e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998, n. 407);
  • le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • per l’intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013;
  • per proventi ricevuti a titolo di contributi in natura per progetti di innovazione sociale (art. 5-ter decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);
  • bonus cultura diciottenni (art. 1, comma 358, della legge 27 dicembre 2019, n.160);
  • buoni viaggio e servizio noleggio con conducente (art. 90, comma 1 lettera a), ultimo periodo, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126);
  • indennità in favore dei lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84, comma 12, primo periodo, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità in favore dei lavoratori domestici (art. 85, comma 3, primo pe- riodo, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità lavoratori marittimi (art. 10, comma 2, primo periodo, decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126);
  • indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 art.  84,  comma 7,  decreto-legge19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 art. 84, comma 10, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34,  convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità in favore dei lavoratori sportivi (art. 12, comma 1, secondo periodo, decreto-legge 14 agosto 2020 , n. 104, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – art. 98, comma 1, secondo periodo, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; art. 17, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 di cembre 2020, n. 176);
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – Art. 84, comma 5, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali  e dello spettacolo (art. 15, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176);
  • indennità lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali dello spettacolo e per gli incaricati delle vendite (art. 15-bis, comma 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176);
  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 1, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 4, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (art. 44- bis, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
  • i premi della lotteria degli scontrini e istituzione di premi speciali per il cashless (art. 19, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge19 dicembre 2019, n. 157);
  • premio ai lavoratori dipendenti (art. 63, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
  • somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei di- ritti dell’uomo (art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Le rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisponde da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul la- voro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Settore Inter- nazionale – Ufficio Cooperazione Internazionale – un’autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.


Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse