Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni 2021
Limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638
Tabella D 3
Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994
| Anno | Limiti di reddito coniugale che escludono l’integrazione al minimo | Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo intero | Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione |
| 2020 | Oltre € 26.810,16 | Fino a € 20.107,62 | Da € 20.107,62 fino a 26.810,16 |
| 2021 | Oltre € 26.810,16 | Fino a € 20.107,62 | Da € 20.107,62 fino a 26.810,16 |
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).