Lavoro

ORDINANZA MINISTERIALE del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021

ORDINANZA MINISTERIALE del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978 , n. 833, recante «l’istituzione del servizio sanitario nazionale» e,  in particolare, l’articolo 32;

Visto l ‘ artico lo 47-bis del decreto legislativo  30  luglio  1999  ,  n. 300, che attribuisce  al  Ministero  della  salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l ‘ artico  lo  117 del decreto legislativo 31 marzo 1998  , n. 112  ,  in materia di conferimento di funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali ;

Visto il decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,

n.  35,  recante  «Misure  urgenti   per  fronteggiare   l ‘emergenza   epidemiologica  da  COVJD-19»   e,   in particolare, l ‘ artico lo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,

n. 74, recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica da  COVID-19»  e, in particolare, l ‘ articolo I , commi 1 6-bi seseguenti;

Visto il decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni , dalla legge 25 settembre 2020,

n.  1 24,  recante  «Misure urgenti  connesse  con   la   scadenza   della   dichiarazione   di   emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 1 25,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27  novembre 2020, n. 159 , recante «Misure urgenti connesse con la proroga della  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica da  COV1D-l 9,  per il  differimento  di consultazioni elettorali  per  l’anno  2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l ‘attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. I , recante «Ulteriori disposizioni  urgenti  in  materia  di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto- legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COV JD-19 e di svolgimento delle elezioni per l ‘anno 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 , recante ” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito , con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l ‘emergenza epidemiologica da COVJD-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni , dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COV JD-19»” , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021 , n. 11 ;

Viste le ordinanze del Ministro della salute 22 e 23 gennaio 2021 , concernenti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 rispettivamente per le Regioni Calabria , Emilia Romagna e Veneto e per la Regione Lombardia, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 gennaio 2021 , n. 1 8, con le quali sono state applicate alle predette regioni le misure di cui ali ‘ articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, sulla base dei nuovi criteri individuati con i citati decreti-legge 5 gennaio 2021, n. 1 , e 14 gennaio 2021 , n. 2;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante <<Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 1O del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennio2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 , con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’ insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione  dell’organizzazione mondiale della sanità del I ‘ 11  marzo  2020, con  la quale l ‘ epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da Covid-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVJD-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 29 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all’allegato report n. 37, nel quale è evidenziato che dall’ 11 al 24 gennaio 2021 è stata documentata una diminuzione nel livello di rischio e/o una diminuzione dello scenari o rispetto a quanto documentato nella settimana di monitoraggio 4-1O gennaio 2021;

Vista, altresì, la nota del 29 gennai o 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del   Dipartimento   della   protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive   modificazioni   e integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 1 , comma 1 6-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Emilia Romagna , Lombardia e Veneto;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. I

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna,  Lombardia e Veneto

1 . Ai sensi de ll ‘ articolo I , comma 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, fermo restando quanto previsto dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  gennaio  2021,  per  le  Regioni  Cala bria , Em ili a Ro magna , Lombardia e Veneto , cessa l ‘ app lic azio ne delle misure di cui  all’articolo  2  del  medesimo dec reto .

2. La presente ordinanza produce effetti dal 1 ° febbraio 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 2 9 GEN 2021


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