Lavoro

MEF Circolare n.4 del 29 gennaio 2021

Ministero dell’Economia e delle Finanze Circolare n.4 del 29 gennaio 2021

OGGETTO : Accertamento residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020

PREMESSA

Con la presente  circolare  si  forniscono  le  istruzioni da seguire per le operazioni di accertamento dei residui passivi di bilancio  e dei  residui  passivi  perenti  in  fase  di  chiusura  delle scritture  contabili del decorso esercizio finanziario 2020, ai fini della redazione  del  conto  consuntivo  e delle  poste  del conto del patrimonio relative ai residui passivi perenti.

DISPOSIZIONI SULL’ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO

Ai  fini  dell’applicazione  delle  norme  dell’art.  34-ter della  legge 31 dicembre  2009,  n.   196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e dell’art. 275 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento di contabilità generale dello Stato), come modificate dalle più recenti disposizioni normative, le risultanze contabili dei residui passivi  di  bilancio,  per  ogni  capitolo  o  capitolo/piano  gestionale,  troveranno  la loro consueta rappresentazione nel decreto di accertamento dei residui (DAR).

Gli Uffici centrali del bilancio (UCB) e le Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (di seguito denominati – ai soli fini della presente circolare – Ufficio di controllo contabile) collaboreranno con le Amministrazioni di riferimento predisponendo i prospetti dimostrativi delle somme accertate nel predetto decreto.

Tali prospetti saranno inoltrati alle competenti Amministrazioni per essere da queste allegati ai decreti con i quali si determinano le somme da imputare al conto dei residui riferite all’esercizio scaduto. I prospetti da trasmettere alle Amministrazioni devono indicare specificatamente:

  • eventuali somme riferibili a rate di spese fisse emesse negli esercizi precedenti, rimaste insolute alla data del 31 dicembre 2020, le quali devono essere determinate operando la differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti (residui di lettera B);
  • le somme che trovano riscontro in formali, documentati provvedimenti dell’Amministrazione interessata, regolarmente impegnate e per la spesa delegata, le somme non utilizzate dal funzionario delegato a seguito dell’emissione dell’ordine di accreditamento (residui di lettera C);
  • somme relative ad ordini di accreditamento di contabilità ordinaria emessi nel 2020 in base alla disciplina previgente alla riforma della spesa delegata con riferimento ad obbligazioni assunte da funzionari delegati, per i quali non è stato disposto il relativo pagamento entro la chiusura dell’esercizio finanziario e rilevabili dagli elenchi modelli 62 C.G (residui di lettera D);
  • i residui di stanziamento da conservare di cui all’articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (residui di lettera F).

Ai sensi del citato art. 275, i prospetti dovranno essere corredati:

  • degli elenchi compilati dai competenti Uffici centrali e periferici nei quali, per la spesa diretta, debbono indicarsi il creditore, l’oggetto della spesa e la somma dovuta. Nel caso dei residui di spesa delegata gli elenchi devono contenere una riga unica relativa all’importo di cui si richiede l’iscrizione. L’elenco deve essere corredato da una sintetica nota illustrativa dell’amministrazione in merito alle somme di cui, anche sulla base dei programmi di spesa in conto residui compilati dai funzionari delegati, richiede l’iscrizione in conto residui;
    • per le spese di cui alla lettera f), da una dichiarazione resa dai dirigenti competenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai capi degli Uffici periferici investiti di attribuzioni decentrate, circa la necessità di conservare le relative somme in bilancio, e di un prospetto in cui, a fronte dello stanziamento, vengono indicati gli impegni da assumere, con riferimento ai singoli progetti o programmi da realizzare, in coerenza con le motivazioni indicate nella citata dichiarazione.

PARTICOLARE DISCIPLINA PER LE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE E CONNESSI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Le spese relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante  titoli  di  Stato  e ad assegni  alle categorie protette, giusto il disposto dell’art. 54, comma 16, primo periodo  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono imputate alla  competenza dell’esercizio  finanziario  in   cui vengono  disposti    i  relativi  pagamenti;  analoga  disciplina di imputazione  all’esercizio finanziario  dell’effettivo   pagamento si applica alle spese per competenze fisse ed accessorie  relative  al personale,  ai sensi  dell’art.  34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Analogamente, per effetto delle disposizioni di cui  all’art.  37  della  legge 30 marzo 1981, n. 119, “Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche  operate  sugli  stipendi e  sulle  pensioni  corrisposti al personale statale, rispettivamente, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali inerenti alle suddette  voci  retributive  ed  alle  pensioni,  sono imputati alla competenza del bilancio dell’anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti”.

DETERMINAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE E CONTO CAPITALE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

  1. Parte corrente

L’articolo 34-bis, comma 1, della legge n. 196/2009 dispone che gli stanziamenti di parte corrente non impegnati alla chiusura dell’esercizio costituiscono economie di bilancio, salvo che non sia diversamente previsto con legge.

La disposizione normativa prevede, dunque, anche per gli stanziamenti di parte corrente la possibilità di essere conservati quali residui di lettera F, limitatamente alle deroghe previste da norme specifiche. Di seguito sono elencate le speciali disposizioni derogatorie dell’esercizio finanziario di riferimento, da riportare nel DAR come richiesto dalla Corte dei conti; al fine di evidenziare correttamente tali casistiche si suggerisce di aggiungere un autonomo “Visto” nel preambolo dello stesso decreto:

  • l’articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell’esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri non impegnate ai sensi dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell’esercizio precedente, con l’esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate (successivamente ridenominato “fondo per lo sviluppo e la coesione”).
  • l’articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 26 ottobre 2016 recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”.
  • legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, nello specifico:
    • art. 18, comma 5, in base al quale “le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo”;
    • art. 18, comma 28, in base al quale le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso» iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2020, non utilizzate nel corso dello stesso esercizio, sono conservate in bilancio al termine dell’anno 2020 per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
  • art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 236 del 19 luglio 1993, recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione” che recita: “le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo”;
    • art. 27, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in base al quale le risorse vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate per il finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica e integrazione delle stesse individuati ed approvati dall’Agenzia per l’Italia digitale;
    • art. 1, comma 154, della legge n. 190/2014, il quale stabilisce che “le somme relative alla liquidazione della quota del cinque per mille non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo”;
    • art. 1, comma 160, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che: “le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo”.

–        art. 1, comma 870, della L. n. 178/2020, il quale stabilisce che: “In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

Per le ulteriori specifiche disposizioni normative si rinvia al paragrafo “Disposizioni relative all’applicazione dell’art. 34 comma 6-bis della legge n. 196/2009: conservazione residui passivi”.

B.       Conto capitale

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 34-bis della legge 196/2009, che definisce la disciplina della conservazione  degli  stanziamenti  di  bilancio delle spese  in  conto  capitale,  le   somme   stanziate  in conto capitale e non impegnate alla chiusura dell’esercizio possono essere conservate come residui di stanziamento  (lettera F)  non  oltre  l’esercizio  successivo   a  quello  di iscrizione  di bilancio.   Il  periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno per quelle somme stanziate in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio precedente e per le quali l’amministrazione non ha provveduto ad assumere impegni formali.

In tema di disciplina dei termini di conservazione dei residui, l’art. 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18/4/2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, in via sperimentale, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 ha prolungato di un ulteriore anno i termini disposti dal sopra menzionato comma 3.

Per gli stanziamenti derivanti da autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell’esercizio è possibile esercitare la facoltà riconosciuta all’Amministrazione, prevista dall’articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 196/2009, di poter disporre di tali somme non solo come residui di stanziamento, ma in alternativa, previa dichiarazione da presentare in allegato al DAR, come risorse che si propone di reiscrivere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, nella competenza degli esercizi successivi, in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti.

Ai sensi dell’art. 4-quater, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge 32/2019, in via sperimentale, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, le disposizioni di cui al citato comma 2 dell’articolo 30 si applicano anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale annuali e a quelle pluriennali a carattere permanente.

Esercitando la facoltà anzidetta le risorse non impegnate costituiscono economie per  l’esercizio  finanziario in consuntivazione e dovranno essere reiscritte con il disegno di legge di bilancio a partire dall’esercizio finanziario 2022 quali stanziamenti di competenza.

A  tal  fine, le Amministrazioni  presentano  le  richieste  motivate  agli  Uffici  di  controllo,  i  quali, dopo le opportune verifiche,  effettuano  le  operazioni nel Sistema  informativo  per  la  gestione  delle Spese utilizzando la funzione “Economie da reiscrivere in DLB successivi” con il percorso: Sistema Spese/Consuntivo/Economie da reiscrivere in DLB successivi”. Al riguardo, nella sezione “Documentazione” di detto sistema è pubblicata apposita nota operativa.

Dell’esercizio di tale facoltà sarà data esplicita evidenza nei prospetti prodotti dal Sistema Spese RG-11-SP-MR38 e RG-11-PG-MR40 allegati al DAR (vedasi allegati n. 3 e 4 della presente circolare).

Delle somme di cui sopra verrà data evidenza in apposito allegato al conto del bilancio per il rendiconto 2020 e al disegno di legge di bilancio a partire dall’esercizio finanziario 2022.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 34, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e dei chiarimenti forniti con la circolare RGS n. 25 del 9/12/2020 (cui si rimanda per maggiori dettagli), agli stanziamenti in conto capitale relativi alle disposizioni di cui ai seguenti decreti- legge:

  • D. L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27,

–     D. L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40,

  • D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 non impegnati alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020, non si applica la disciplina sperimentale di cui all’articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 32 del 2019, che prevede il prolungamento di un ulteriore esercizio del termine di conservazione in bilancio dei residui di stanziamento; pertanto la possibilità di conservazione dei residui di stanziamento delle risorse derivanti dai sopra elencati decreti-legge è limitata al solo esercizio finanziario 2021.

DETERMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PROVENIENZA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 2020

L’art. 154, comma 2, del Regolamento di Contabilità generale dello Stato statuisce che i residui

provenienti da esercizi precedenti a quello di consuntivazione devono essere tenuti distinti a seconda dell’esercizio di provenienza.

Appare opportuno rilevare che, qualora gli impegni assunti su residui di lettera F vengano successivamente disimpegnati, il Sistema informativo, in maniera automatica, procede alla contabilizzazione delle somme così disimpegnati quali residui di lettera F.

Alla luce delle modifiche normative introdotte dal già citato art. 4-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 32/2019, per effetto del prolungamento dei termini di conservazione dei residui per la spesa in conto capitale, che si ricorda, assume carattere sperimentale per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, questo meccanismo automatico di ricollocazione di risorse tra i residui di lettera F ed eventuale utilizzo delle somme così disponibili per ulteriori impegni può reiterarsi più volte per tutto il periodo di conservazione dei residui in bilancio.

Pertanto le Amministrazioni in primis e, successivamente, gli Uffici di controllo che registrano i decreti di disimpegno devono necessariamente valutare, per ciascun disimpegno, se permangono i presupposti giuridici per il mantenimento delle somme fra le disponibilità dei residui di stanziamento oppure se occorre effettuare l’economia in conto residui propri (lettera C); in quest’ultimo caso gli uffici di controllo procedono alla registrazione dell’economia, per mezzo della specifica funzione del sistema SPESE “accantonamento per economie”, per evitare che le somme affluite siano oggetto di un nuovo impegno.

A. Parte corrente

A1 Residui propri

L’art. 34-bis, comma 2,  della  legge  196/2009  dispone che i  residui  delle  spese  correnti  non pagati entro il secondo  esercizio  successivo  a  quello  in  cui  è  stato  assunto  il  relativo  impegno  di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relative a spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (categoria 4) costituiscono economie  di bilancio,  salvo  che  l’amministrazione non dimostri, con  adeguata  motivazione,  entro  il  termine  previsto  per  l’accertamento  dei  residui passivi riferiti all’esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la  conservazione  dei  residui  nelle  scritture  contabili. In tal caso le somme si  intendono  perenti  agli  effetti  amministrativi  e  possono  riprodursi  in  bilancio  con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Pertanto, alla fine  dell’esercizio  finanziario  2020,  costituiscono  economie  di  bilancio,  salvo  richiesta di  mantenimento delle somme nel Conto del patrimonio, le somme stanziate e  impegnate nell’esercizio finanziario 2018 e, relativamente alla categoria economica 4 – Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, le somme stanziate ed impegnate nell’esercizio finanziario 2017.

Per le attività di riaccertamento di tali somme, il Sistema Spese procede all’invio automatico in economia delle somme rimaste da pagare, al termine del periodo di conservazione, attraverso la generazione automatica di un giustificativo di ragioneria contenente una clausola di variazione

negativa. Con apposite interrogazioni presenti nel Sistema Spese vengono prospettate le liste delle economie sugli impegni e sui saldi per ritenute di spesa corrente, codificati come “economie da perenzione”. Gli UCB e le RTS provvedono ad esportare le suddette liste in file formato Excel o PDF e ad inoltrarle alle Amministrazioni per l’esercizio dell’attività di accertamento delle somme rimaste da pagare da inviare in perenzione.

Entro il 1° marzo 2021 le Amministrazioni devono inoltrare ai competenti Uffici di controllo le richieste motivate e documentate di conservazione delle somme nel Conto del Patrimonio.

Effettuati con esito positivo i riscontri di competenza,  gli  UCB  e  le  RTS  provvedono  con  la massima sollecitudine, attraverso apposite funzioni presenti nel Sistema  Spese,  all’invio  in  perenzione delle somme nel  Conto del patrimonio, dandone informazione  alle  Amministrazioni,  alle  quali  forniscono  la relativa documentazione in tempo utile per il perfezionamento dei DAR.

A2. Residui di stanziamento

Costituiscono economie di bilancio i residui di stanziamento di parte corrente, di provenienza dell’esercizio finanziario 2019, non impegnate nell’esercizio finanziario 2020.

B. Conto capitale

B1. Residui propri

Per effetto della disposizione di cui all’art. 4-quater, comma 1, lettera b), del D.L. n. 32/2019, che prevede l’allungamento di ulteriori tre esercizi dei termini di cui al comma 4, primo periodo, dell’art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono mantenuti in bilancio le somme impegnate provenienti dagli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019.

B2. Residui di stanziamento

Si ricorda che la disposizione di cui all’art. 4-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 32/2019 prevede il prolungamento di un ulteriore esercizio del termine di conservazione residui di cui al comma 3 dell’art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In alternativa al mantenimento dei residui di stanziamento è possibile, qualora gli stessi siano relativi a spese pluriennali in conto capitale a carattere non permanente, e, a partire dall’esercizio finanziario 2019, anche a quelli relativi ad autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali, procedere all’invio in economia di tali somme e contestualmente esercitare, da parte delle Amministrazioni, la facoltà prevista dall’art. 30, comma  2, lettera b), della legge n. 196/2009.

Nel caso di esercizio  della  predetta  facoltà,  come  per  gli  stanziamenti  iscritti  in  conto competenza, le Amministrazioni in sede di  predisposizione  del  DAR dovranno  chiedere  la  reiscrizione dei residui delle predette somme  nella  competenza  dei  bilanci  futuri,  a  partire  dalle  previsioni  di bilancio per l’esercizio finanziario 2022, in relazione a  quanto previsto  nel  piano  finanziario  dei pagamenti, secondo le procedure già descritte.

Per la conservazione dei residui di stanziamento  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  si rimanda alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della  legge  n.  111  del  15  luglio  2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

APPLICAZIONE ART. 34, COMMA 6-BIS, DELLA LEGGE N. 196/2009: CONSERVAZIONE RESIDUI PASSIVI

Il comma 6-bis dell’art. 34 della legge n. 196/2009 dispone la conservazione tra i residui passivi dell’anno successivo a quello di iscrizione in bilancio delle risorse assegnate con le seguenti tipologie di decreti di variazione del bilancio:

  1. applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre dell’anno in consuntivazione;
  2. riassegnazioni alla spesa di entrate di scopo i cui decreti di variazione sono stati adottati nell’ultimo mese dell’anno;
  3. attribuzione di risorse di fondi la cui ripartizione tra le unità elementari di bilancio interessate è avvenuta a seguito dell’adozione, nell’ultimo mese dell’anno, di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

Per la suddetta conservazione delle somme tra i residui passivi (lettera F) i decreti di variazione sopra elencati devono essere trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione entro il 28 febbraio 2021.

APPLICAZIONE ART. 34, COMMA 2-BIS, DELLA LEGGE N. 196/2009: DISCIPLINA DEI RESIDUI DI SPESA DELEGATA

Come noto, il comma 2-bis dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha introdotto la nuova disciplina della spesa da demandarsi a funzionari delegati.

Tale disposizione, nel delineare la relativa procedura di spesa e nel definire le caratteristiche dell’impegno di spesa delegata, dispone, tra l’altro, che gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell’esercizio costituiscono

residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, nel rispetto dei termini di conservazione dei residui, in base all’esigibilità delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati.

Il medesimo comma 2-bis prevede altresì che le somme oggetto di impegno di spesa delegata non accreditate entro la chiusura dell’esercizio costituiscano, senza eccezioni, economie di bilancio. Si precisa infine che la riforma della spesa delegata non ha recato innovazioni relativamente alla disciplina dei residui di stanziamento.

Per le modalità operativo-contabili relative alla quantificazione dei residui di spesa delegata dell’EF 2020 si rimanda alle disposizioni delle seguenti circolari:

  • Circolare n. 24 del 24/07/2019 recante “Indicazioni operative in merito alla disciplina dei residui di spesa delegata di cui all’articolo 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196” (in particolare i punti 3 e 4 della Circolare).
  • Circolare n. 32 del 12/12/2019, recante “Ulteriori indicazioni relative agli impegni di spesa delegata, di cui all’art. 34, comma 2 bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella fase di chiusura dell’esercizio finanziario”.
  • Circolare n. 21 del 23/11/2020, recante “Chiusura delle contabilità dell’esercizio finanziario 2020, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile” (in particolare il punto B1 dell’Allegato alla Circolare, Paragrafo “Spese da sistemare).
  • Circolare n. 27 del 16/12/2020, recante “Pianificazione delle operazioni di chiusura per l’esercizio finanziario 2020. Area Spese” (Paragrafo 3.1 dell’Allegato alla Circolare).

DISPOSIZIONI PER IL RIACCERTAMENTO ANNUALE DELLE PARTITE PERENTI NEL CONTO DEL PATRIMONIO

I commi 4 e 5 dell’articolo 34-ter dispongono il  riaccertamento  annuale  da  parte  delle Amministrazioni delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti, in esercizi precedenti a quello in consuntivazione. Lo scopo della norma è quello di ridurre  lo  stock  dei residui passivi perenti, verificando annualmente la sussistenza delle ragioni che giustificano la permanenza delle partite debitorie nelle scritture contabili relative alle passività patrimoniali.

Entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni  completano   l’attività  di  riaccertamento  dei residui passivi perenti, esistenti alla  data  del 31 dicembre 2020 ai fini  della  verifica  della  permanenza  dei  presupposti  indicati  all’articolo  34, comma    2,   della    legge    n.    196   del   2009   e,   secondo  le    ordinarie    procedure  amministrative, comunicano al coesistente ufficio di controllo le somme da inviare in economia.

A seguito dei controlli di competenza, gli Uffici centrali di bilancio devono concludere le operazioni di invio in economia dei perenti da attribuire all’esercizio finanziario 2020 entro la data del 30 aprile 2021, utilizzando le consuete funzioni presenti nell’applicativo SIPATR.

Al fine di consentire il rispetto del termine sopra stabilito, le RTS dovranno comunicare ai competenti Uffici centrali del bilancio le somme  da  inviare  in  economia  entro la data del 20 aprile 2021.

Il riaccertamento dello  stock  dei  residui perenti comporta l’eliminazione  delle  partite debitorie non  più dovute con apposite scritture nel  Conto  del  patrimonio.  Solo  successivamente  al  giudizio  di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio le  risorse  corrispondenti  al  valore dei  residui perenti eliminati  possono  essere  in  tutto  o  in  parte   iscritte  in  bilancio  su  base  pluriennale  su appositi Fondi da istituire, con la medesima legge di bilancio, negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate.

DISPOSIZIONI PER L’ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il termine ultimo per l’assunzione degli impegni ad esigibilità (IPE) così come disposto dal comma 6 dell’art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è fissato al 31 dicembre e, pertanto, gli UCB e le RTS, per le spese decentrate, non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data. I successivi commi 6-bis e 6-ter, relativamente ad alcune specifiche tipologie di provvedimenti, dispongono delle deroghe a quanto statuito dal comma precedente.

Nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, gli uffici di controllo possono procedere alla registrazione degli impegni assunti alla data ultima del 31 dicembre 2020 fino al termine ultimo del 5 febbraio 2021, ovvero improrogabilmente entro l’8 marzo 2021, qualora per i medesimi sia intervenuta formale osservazione che non permette la conclusione della procedura di controllo entro il 5 febbraio 2021.

A partire dal giorno 8 febbraio 2021 nel Sistema Spese verrà inibita l’operazione di assunzione degli impegni per l’esercizio in consuntivazione.

Le eventuali richieste di riapertura del sistema Spese, oltre ai casi sopra menzionati, devono essere trasmesse per posta elettronica all’IGB – Ufficio II – al seguente indirizzo: rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it, indicando, oltre le motivazioni che giustificano la richiesta di riapertura, lo stato di previsione, i capitoli con i relativi piani gestionali e gli importi.

In caso di accoglimento della richiesta, l’IGB autorizza l’IGIT – Ufficio VIII – alla riapertura

del Sistema spese e ne dà, altresì, comunicazione all’ufficio richiedente, indicando il giorno in cui lo stesso è abilitato ad operare.

ULTERIORI ADEMPIMENTI DA EFFETTUARSI A CURA DEGLI UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO E DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Tutti gli impegni ed i saldi per ritenute che, alla data del 31 dicembre 2020, risultano colpiti da perenzione sono inibiti alla gestione in sede di accertamento preliminare dei residui ad eccezione per quelli di spese correnti che sono posti automaticamente in  economia  dal  Sistema  Informativo delle Spese, come specificato nel paragrafo “Determinazione dei residui passivi di provenienza degli esercizi precedenti al 2020 (Parte corrente A.1 – Residui propri)” di questa circolare. Pertanto tutti i residui dichiarati perenti automaticamente o per  richiesta  motivata  dell’Amministrazione  sono  riportati  nei tabulati RG-11-SP-MR72 e RS-11-SC-SAL1.

Ogni settimana, a partire dagli inizi di febbraio 2021, il Sistema informativo produce una versione aggiornata dei predetti tabulati.

Pertanto le Ragionerie territoriali, consolidata l’attività di  riaccertamento  delle  somme  rimaste  da pagare, e comunque  entro  e non oltre il 31 marzo 2021, riscontrata l’esattezza dei dati riportati negli appositi tabulati  compilati  dal Sistema  Informativo di questo Dipartimento,  ne  trasmettono  copia ai competenti Uffici centrali del bilancio, ovviamente vistata per conferma.

Entro il mese di aprile 2021 gli stessi Uffici centrali del bilancio provvedono a trasmettere, all’Ispettorato Generale del bilancio -Ufficio II, i suddetti tabulati definitivi, unitamente a quelli delle Ragionerie territoriali interessate, per le quali, comunque, permane l’obbligo dell’apposizione del visto di competenza. I tabulati in questione dovranno essere trasmessi, quali allegati di posta elettronica, con apposita comunicazione al seguente indirizzo: rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it, da cui risulti la dichiarazione del Direttore dell’Ufficio Centrale del Bilancio attestante la  regolarità  delle  risultanze contabili.

Entro il 31 marzo 2021 le Amministrazioni periferiche dovranno trasmettere in originale  alle competenti Sezioni regionali di  controllo  della  Corte  dei  conti  e  in  copia  conforme  alle RTS i decreti di accertamento dei  residui  relativi  alle quote di stanziamento in tutto  o  in  parte  assegnate agli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, ai sensi dell’art. 34-quater della legge n. 196/2009.

Le RTS provvederanno sollecitamente ad esercitare il controllo di competenza e darne informazione alla competente sezione della Corte. Sempre entro lo stesso  termine del 31 marzo  2021  le Amministrazioni centrali dovranno trasmettere in originale alla Corte dei conti – sede centrale –  ed  in  copia conforme  agli  UCB  i  decreti  di  accertamento  dei  residui  e  la  documentazione  giustificativa delle quote di stanziamento non assegnate in gestione agli organi periferici.

Gli  UCB,  come già  indicato,  provvederanno  sollecitamente  ad  esercitare  il  controllo   di competenza e a darne informazione alla Corte medesima.

Per quanto concerne gli elaborati relativi alla chiusura delle scritture dell’anno finanziario 2020, ivi compresi quelli necessari  per la  predisposizione  dei  decreti  di  accertamento dei  residui,  si  fa  rinvio alle istruzioni impartite da questo Dipartimento con la circolare n. 27/2020 e relativo allegato concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura.

ITER PER LA COMPILAZIONE DEI DAR E MODALITÀ  DI TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI CONTROLLO ED ALLA CORTE DEI CONTI

Sulla base di quanto ricevuto da parte degli UCB e delle RTS, come in  dettaglio  specificato nei paragrafi precedenti, le Amministrazioni dovranno emettere, entro il 31  marzo  2021,  i  DAR  in conformità al modello 1 allegato alla presente circolare,  corredati  da  tutta  la  documentazione giustificativa, e  trasmetterli,  contestualmente,  agli  Uffici  di controllo contabile ed alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell’articolo 5,  comma  3, del  decreto  legislativo  30 giugno  2011, n. 123, come modificato dall’articolo 33, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Nel caso in cui  speciali  norme  autorizzino  deroghe  agli  ordinari  termini  di  conservazione  dei residui, le Amministrazioni avranno cura di indicare nel preambolo del decreto di accertamento la specifica norma autorizzatoria.

In particolare, per la conservazione delle somme allocate sui capitoli di conto capitale per effetto delle disposizioni emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui ai decreti-legge n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 34/2020, ciascuna Amministrazione dovrà fare menzione, nel preambolo del decreto, della disposizione normativa che prevede la conservazione solo per un anno (art. 34, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176) nonché precisare l’autorizzazione di spesa interessata dalla conservazione e corredare il decreto di idonea documentazione giustificativa, così come disposto con la citata circolare RGS 25/2020.

Una particolare attenzione deve essere rivolta ai capitoli ripartiti in piani gestionali per i quali è stata disposta la gestione unificata; in proposito occorre infatti sottolineare che non sono ammissibili inoltri separati (sub DAR), posto che la somma da conservare  in  conto  residui  deve essere  determinata per ogni capitolo di bilancio.

I singoli dirigenti delegati alla  spesa  avranno  pertanto  cura  di  inviare   al  titolare  del  capitolo tutta la documentazione al fine di consentire allo stesso la corretta predisposizione dei DAR per la trasmissione unitaria alla Corte dei conti e all’Ufficio di  controllo  contabile.  Al  riguardo  la  Corte dei conti ha ribadito che è richiesto l’invio in unica soluzione dei DAR e di tutta la relativa documentazione.  In  questa  ottica  le  Amministrazioni  avranno  cura  di  evitare,  relativamente  ai capitoli in gestione unificata ed a quelli  di  cedolino  unico,  invii  di singoli  piani  gestionali  a distanza  di giorni l’uno dall’altro.

Ai  fini  di  cui  sopra  gli  UCB e le  RTS,  oltre  alla  normale  attività  di  predisposizione  degli elenchi da cui si rilevano le somme da conservare come residui riferita ai capitoli ordinari, forniranno, con riferimento ai  capitoli  in  gestione  unificata,  ogni ulteriore supporto e collaborazione  alle  Amministrazioni di riferimento, anche concordando  con esse le  misure  organizzative  ed  operative più  idonee  a permettere un più agevole adempimento delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Per quanto riguarda  le  modalità  di inoltro  dei DAR,  si ritiene opportuno fornire alcune  precisazioni al fine di evitare determinate criticità riscontrate  dalla  Corte  dei  conti  in  sede  di  controllo  nei precedenti esercizi finanziari.

In primo luogo è opportuno chiarire che i  DAR,  ancorché  dotati  di  un  proprio  numero  di  protocollo, devono essere inviati alla Corte dei conti come allegati ad apposite lettere di trasmissione autonomamente protocollate in uscita; le Amministrazioni, pertanto, avranno cura di evitare  la protocollazione in uscita del decreto, atteso che tale operazione genera un’anomalia tecnica nella firma digitale del DAR, con conseguente criticità nell’acquisizione da parte della Corte dei conti.

Nel caso in cui fosse necessario integrare la documentazione, si dovrà avere cura di specificare nell’oggetto che trattasi di integrazione documentale che fa seguito ad un precedente invio, indicando ovviamente il capitolo di riferimento, ma senza allegare nuovamente il DAR interessato. Anche  nella casistica in parola di più  invii  parziali  di documentazione  allegata,  a motivo  dell’insufficiente  capienza della PEC, l’Amministrazione avrà cura di  effettuare  le  trasmissioni  in  rapida  successione,  non  a distanza di giorni.

Per quanto concerne l’invio agli UCB e  alle RTS, si  evidenzia che l’articolo  61  del  D.lgs.  26  agosto 2016, n. 179, ha previsto l’adozione di un decreto del Ministro  per  la  semplificazione  e  la pubblica amministrazione finalizzato all’aggiornamento e al coordinamento delle regole tecniche per l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Fino all’adozione del predetto decreto ministeriale  la  norma  ha  previsto  la  sospensione dell’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti,  previsto dall’articolo 17 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13 novembre  2014,  che ha disciplinato le “Regole tecniche in materia  di  formazione,  trasmissione,  copia,  duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici”, salva la facoltà  per  le Amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente.

Per completezza occorre segnalare che per il citato DPCM è prevista l’abrogazione a decorrere dal 270° giorno di pubblicazione delle linee Guida dell’AGID in materia e tali linee guida sono state pubblicate in data 12 settembre 2020.

Pertanto, ai fini del DAR, poiché il termine di abrogazione non è ancora compiuto, nulla è innovato con riferimento all’obbligo per le Amministrazioni pubbliche in materia di adeguamento dei sistemi di gestione informatica dei documenti.

Conseguentemente le Amministrazioni che hanno comunque adeguato i propri sistemi trasmetteranno tutti gli atti amministrativi e documenti allegati in forma dematerializzata, mentre   le Amministrazioni che non hanno adottato sistemi informatizzati, potranno eccezionalmente provvedere ad un invio in modalità cartacea.

Nei casi di invio telematico degli atti, le Amministrazioni utilizzeranno la modalità dematerializzata, con unico messaggio PEC completo di tutta la documentazione giustificativa e di supporto, autenticata in modalità digitale, come evidenziato nelle circolari del 20 gennaio 2014, n. 3 e del 9 giugno 2016, n. 17 di questo Dipartimento cui si rimanda.

Inoltre, si richiama l’attenzione sull’obbligo della dichiarazione di conformità, firmata digitalmente, prevista laddove si trasmettano copie per immagine (scansioni) di documenti originariamente prodotti su supporti analogici (cartacei), ai sensi dell’articolo 22, comma 1 e seguenti del codice dell’amministrazione digitale e dell’articolo 4, commi 2 e  3,  del  D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Una volta ricevuti i DAR, gli uffici preposti al riscontro contabile provvederanno sollecitamente a dare informazione dell’esito del controllo alla Corte dei conti e all’Amministrazione interessata, utilizzando la modulistica presente nell’applicativo protocollo RGS (modello template) e comunque riportata in allegato alla presente circolare (allegati 5 e  5A).

Per i capitoli di  spese obbligatorie,  nel  modello  di  comunicazione  di  regolarità  contabile  gli UCB, su specifica  richiesta  della  Corte dei  conti,  dovranno  indicare  anche  l’importo  di  eventuali eccedenze di spesa.

Per quanto concerne  l’accertamento  dei residui derivanti da somme assegnate agli  Organi periferici ai sensi dell’art. 34-quater della legge n. 196/2009, le RTS forniranno i relativi prospetti  alla corrispondente Amministrazione periferica, promuovendo la tempestiva emanazione dei decreti  di accertamento dei residui, ai sensi dell’art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Anche in tali ipotesi, i decreti e le  relative  dimostrazioni,  da  compilarsi  sulla  base  del  modello allegato 2, sono trasmessi dalle Amministrazioni periferiche, entro e non oltre il 31 marzo 2021, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed in copia conforme alla RTS di riferimento, che provvederà sollecitamente ad esercitare il controllo di  competenza  e  a  darne informazione alla Sezione regionale medesima, utilizzando il prospetto in allegato 5A.

Si segnala che i DAR riguardanti le spese per l’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento delle Ragionerie Territoriali dello Stato, decentrate attraverso l’assegnazione di fondi, ai sensi del citato art.

34-quater, dovranno  essere  emanati dalla Ragioneria territoriale dello Stato  con sede nel capoluogo di  Regione,  titolare  della  gestione  su  base  regionale,  con  riferimento  a  ciascun  capitolo. A  tal  fine, la RTS preposta al controllo  delle  predette  spese  fornirà  alle  RTS  con  sede  nel  capoluogo di  regione i prospetti dimostrativi da allegare ai DAR.

È appena il caso di precisare che il pagamento delle spese in  conto  residui,  come  è  noto,  non  richiede  la  preventiva  predisposizione  e  registrazione  del  DAR,  anche  alla luce di  quanto  disposto  dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, che ha  recepito la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di  pagamento  nelle  transazioni commerciali.

Pertanto, l’emissione dei titoli di spesa in conto residui emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali non potrà subire ritardi in  attesa  del  completo  espletamento  degli  adempimenti descritti nella presente  circolare;  ugualmente  in  fase  di  controllo  di  regolarità amministrativa e contabile si darà corso agli stessi in virtù del disposto dell’art. 8, comma  4-bis,  del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Il Ragioniere Generale dello Stato


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