Art.3 DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15
Art. 3
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.