Art.20 Dpcm del 2 marzo 2021
Dpcm del 2 marzo 2021
Art.20
Attività di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento
1. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
2. Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8.