L’attività professionale Enpaf
Il Regolamento di previdenza dell’Enpaf prevede, tra i requisiti per la pensione di vecchiaia, lo svolgimento dell’attività professionale di farmacista. In particolare:
a) Il requisito dei venti anni è richiesto per coloro che si iscrivano o si reiscrivano all’Ente dopo il 31 dicembre 1994.
b) Per gli iscritti che, alla data del 31 dicembre 1994, non abbiano compiuto 45 anni di età, invece, il requisito viene richiesto in ragione di due anni ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994.
c) Il requisito viene richiesto nella misura di cinque anni agli assicurati che si siano cancellati entro il 31 dicembre 2001 e maturino il requisito della pensione di vecchiaia con venti anni di iscrizione e contribuzione.
d) Agli iscritti che, alla data del 31 dicembre 1994, abbiano già compiuto 45 anni di età, il requisito non è richiesto.
L’attività professionale è unicamente quella svolta, ancorché all’estero, in costanza di iscrizione all’Albo. Il requisito non si applica ai regimi transitori per la pensione di vecchiaia previsti dall’art. 8 Regolamento e che riguardano:
- soggetti dimessi al 31 dicembre 1991 che abbiano maturato quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all’Ente;
- soggetti dimessi al 31 dicembre 1994 che abbiano maturato diciassette anni di iscrizione e contribuzione effettive.
La disciplina transitoria
Il requisito dell’attività professionale, previsto in base al il regime transitorio indicato sotto la lettera b) si incrementa al crescere degli anni di iscrizione e contribuzione con arresto alla data di cancellazione, o alla data del raggiungimento dell’età pensionabile in caso di soggetto ancora iscritto a quel momento o, se successiva, alla data in cui vengano raggiunti i requisiti assicurativi minimi previsti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo comunque il limite massimo dei venti anni di attività. La tabella in base alla quale viene calcolato il numero di anni di attività professionale occorrenti per il pensionamento di vecchia si trova pubblicata nel sito internet campini.net ed è consultabile al seguente link: https://campini.net/tabella-norma-transitoria-enpaf/ .
La tabella, che regola il regime transitorio, è stata elaborata sulla base del rapporto tra due anni di attività professionale e tre anni di iscrizione e contribuzione, a seconda dei casi arrotondato per difetto o per eccesso.
Il requisito dell’attività professionale, nell’ambito del regime transitorio, progredisce al crescere degli anni di iscrizione e di contribuzione dovuta in conseguenza dell’iscrizione e non è interrotto dalla presenza di morosità contributiva.
Modalità di computo
Ai fini della maturazione di un annuo di attività professionale, è necessario e sufficiente:
1. l’esercizio per un periodo minimo di sei mesi e un giorno, conseguibile anche per sommatoria, nell’ambito di un anno solare.
2. L’esercizio per periodi di durata inferiore ai sei mesi e un giorno nel corso di anni diversi, qualora per sommatoria questi siano pari a 12 mesi.
Nel caso in cui, nell’ambito di un anno solare, siano presenti periodi di attività professionale eccedenti i sei mesi e un giorno, questa parte non potrà essere utilizzata per l’eventuale sommatoria con altri periodi presenti in anni diversi per raggiungere i 12 mesi. Per calcolare i periodi di attività professionale viene utilizzato l’anno commerciale e il computo è effettuato per mesi, convenzionalmente composti da trenta giorni. Le frazioni di mese, eventualmente presenti, verranno valutate per sommatoria dei giorni e, pertanto, per la maturazione di un mese, saranno necessari trenta giorni.
Computo dell’attività professionale in caso di reintegri contributivi
In caso di reintegri a quota intera in relazione a periodi di esercizio inferiori a sei mesi e un giorno in ciascun anno – il riferimento è principalmente per l’ipotesi del titolare, del socio, del collaboratore di impresa familiare o dell’associato agli utili di farmacia privata – l’attività professionale viene valorizzata per anno intero, quale che sia il periodo di esercizio della stessa.
L’attività professionale in rapporto agli altri requisiti per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia
Come è stato già accennato sopra, nel caso di mantenimento dell’iscrizione dopo il raggiungimento dei requisiti minimi di iscrizione e contribuzione necessari per avere diritto alla pensione, il computo degli anni di attività professionale deve arrestarsi al compimento dell’età pensionabile. Qualora, invece, al compimento dell’età pensionabile non risultino ancora soddisfatti i requisiti assicurativi necessari per il diritto alla pensione, il computo dell’attività professionale deve arrestarsi al momento in cui tali requisiti si perfezionino. Potrebbe accadere anche che dopo la maturazione dei requisiti assicurativi e di età il soggetto non abbia ancora conseguito il requisito dell’attività professionale. In questo caso la maturazione e la decorrenza sono riferiti a quest’ultima data, purché in linea con l’età pensionabile soggetta all’adeguamento alla speranza di vita vigente alla data del raggiungimento del requisito dell’attività professionale richiesto. Dunque, in proposito, i casi che si potrebbero verificare sono quattro:
• l’assicurato ha raggiunto i requisiti minimi di iscrizione e contribuzione e si è cancellato prima del compimento dell’età pensionabile à l’attività necessaria deve essere calcolata alla data di cancellazione;
• il farmacista ha raggiunto i requisiti assicurativi per il pensionamento e ha mantenuto l’iscrizione dopo il compimento dell’età pensionabile à l’attività professionale necessaria va calcolata alla data del compimento dell’età pensionabile;
• l’iscritto al compimento dell’età pensionabile non ha maturato i requisiti assicurativi necessari per il diritto alla pensione à il calcolo si arresta al momento in cui il soggetto maturi i requisiti di iscrizione e contribuzione con verifica del primo o secondo semestre;
• l’iscritto ha raggiunto i requisiti assicurativi e l’età pensionabile, ma non ha maturato gli anni di attività professionale necessari à maturazione e decorrenza della pensione saranno riferiti al momento in cui il soggetto potrà vantare contemporaneamente i tre requisiti, tenendo conto anche dell’adeguamento dell’età pensionabile.
Attività professionali del farmacista
I criteri generali ai quali fare riferimento per l’individuazione dello svolgimento di attività professionale da parte dell’iscritto sono i seguenti:
- la legge prevede che per lo svolgimento di una determinata attività sia obbligatorio non solo avere conseguito la laurea in Farmacia o CTF, ma anche l’iscrizione all’Albo professionale;
- l’attività, sebbene non richieda l’obbligo di iscrizione all’Albo, abbia una connessione con il farmaco conformemente a quanto previsto dall’art. 1 del dlgs n. 258/1991 e successive modificazioni, dunque si tratti di:
a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all’ingrosso;
e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.
L’elenco indicativo di attività professionali è consultabile al seguente link: https://campini.net/attivita-professionale-elenco-enpaf-2/
Si segnala che l’elenco non è esaustivo, in quanto non si può escludere che in base ai parametri generali sopra indicati possano essere individuate anche altre attività alle quali possa essere riconosciuto il carattere professionale. Infine, per quanto riguarda l’esercizio di attività professionale con partita IVA, non è previsto un codice attività specifico per il farmacista. Tuttavia l’Ente, in base alla prassi applicativa, ne ha individuati quattro generici che in via presuntiva consentono di riconoscere l’attività professionale:
- 749093 altre attività tecniche non classificate altrimenti (ex 7420Dp)
- 749099 altre attività’ di servizi alle imprese non classificate altrimenti (ex 74878p)
- 869029 attività professionali paramediche indipendenti (ex 85142p)
- 869042 altri servizi sanitari non classificati altrimenti (ex 85144)
Occorre in proposito segnalare che ove si verifichi lo svolgimento di attività professionale nell’ambito di una partita IVA nonché di uno dei codici attività sopra indicati con applicazione della quota contributiva in misura intera, lo svolgimento di attività professionale si presume.
Verifica delle dichiarazioni sostitutive sul possesso del requisito dell’attività professionale
L’assicurato che presenti domanda di pensione può dimostrare il possesso del requisito dell’attività professionale attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. L’Ente potrà effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazione attingendo le informazioni anche direttamente presso l’interessato ove si tratti di dati che non possono essere riscontrati presso l’Amministrazione (si pensi al caso di attività professionale svolta all’estero) ovvero utilizzando le banche dati che l’Ente ha a sua disposizione.