Lavoro

Tabella Norma transitoria Enpaf

28 Novembre 2019 -

L’art. 8 del Regolamento ENPAF contiene la disciplina dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia. Accanto all’età anagrafica e all’anzianità di iscrizione e contribuzione si prevede lo svolgimento di un certo numero di anni di attività professionale. In particolare, si richiedono 20 anni di attività professionale per coloro che risultino iscritti  o che si reiscrivano dopo il 31 dicembre 1994.
Il requisito non è richiesto per chi, iscritto all’Ente al 31 dicembre 1994, alla medesima data aveva già compiuto il 45 ° anno di età.
Per coloro che iscritti all’Ente al 31 dicembre 1994, non avevano, invece a quella data,  compiuto il 45° anno di età è previsto un regime transitorio in base al quale ogni tre anni di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994 si richiedono due anni di attività professionale. Si tratta di una disciplina che prevede, dunque, la progressione del numero di anni di attività professionale in relazione al crescere dell’anzianità di iscrizione e contribuzione. La tabella che segue illustra l’andamento del regime transitorio, con l’indicazione del numero di anni di attività professionale richiesti in relazione alla ipotetica data di cancellazione; il progredire dell’attività professionale si arresta, comunque, con il pensionamento. L’art. 9 del regolamento estende alla pensione di anzianità la medesima regolamentazione dell’attività professionale prevista per la pensione di vecchiaia.

Anni di attività professionale richiesti

anno
cancellazione
n.anni di iscrizione
successivi al 1994
n. anni di attività
professionale
199510
199620
199732
199843
199953
200064
200175
200285
200396
2004107
2005117
2006128
2007139
2008149
20091510
20101611
20111711
20121812
20131913
20142013
20152114
20162215
20172315
20182416
20192517
20202617
20212718
20222819
20232919
20243020

Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse