Lavoro

Ordinanza CORTE DI CASSAZIONE n. 9235 del 06/04/2021

Ordinanza CORTE DI CASSAZIONE n. 9235 del 06 aprile 2021

OGGETTO: Indennità di accompagnamento – Sussistenza del requisito sanitario – Richiesta di trasmissione del verbale all’Inps nel termine di 60 giorni – Silenzio assenso sulla domanda presentata – Non sussiste – Accertamento definitivo effettuato dall’Inps

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Considerato in fatto

1. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, ha accolto la domanda di R.M. volta ad ottenere l’indennità di accompagnamento.

La Corte ha ritenuto che, una volta trasmesso dalla ASL alla competente commissione medica periferica il verbale che aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario senza che l’Inps avesse chiesto, nel termine di 60 giorni dalla trasmissione di detto verbale, la sospensione dello stesso, l’accertamento era diventato definitivo in quanto, in base all’art. 1, comma 7, L n 295/1990, si era formato il silenzio assenso sulla domanda presentata in data 24/9/2012.

La Corte territoriale ha ritenuto perentorio il termine di 60 giorni di cui all’art. 1, comma 7, L n 295/1990, che determina, se non interrotto dalla richiesta di sospensione da parte dell’Inps, la definitività dell’accertamento del requisito sanitario, fatti salvi gli ulteriori accertamenti di tipo amministrativo.

Ha osservato che tale interpretazione non era in contrasto con l’art. 20, comma 1, L. n. 102/2009 che attribuiva all’Inps l’accertamento definitivo in quanto l’art. 7, L. n. 295 citata, non sottraeva la competenza all’Inps cui spettava la facoltà di sospendere il procedimento.

La Corte ha, quindi, concluso che non avendo l’Inps disposto la sospensione nel termine di 60 giorni, l’accertamento contenuto nel verbale era definitivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha riconosciuto l’indennità di accompagnamento.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un unico articolato motivo. Resiste la M.

La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto

3. L’Inps denuncia violazione dell’art. 1, comma 7, L. n. 295/1990; dell’art. 20 b, comma 1, DL n. 78/2009 conv. in L. 102/2009; dell’art. 1 DPR 698/1994; dell’art. 147 disp. Att cpc.

Osserva che dal complesso delle norme di cui sopra conseguiva che il decorso del termine di 60 giorni di cui al comma 7, art. 1 L. n. 295/1990, senza che l’Inps avesse disposto la sospensione del verbale ASL, non integrava un’ipotesi di silenzio assenso e che l’Istituto, anche dopo 60 giorni,non consumava il potere di sospendere l’accertamento sanitario effettuato dalla commissione istituita presso l’ASL e di chiamare l’istante a nuova visita medica.

4. Il motivo è fondato dovendosi escludere nella fattispecie che si sia formato un silenzio assenso.

L’affermazione della Corte territoriale secondo cui il termine di 60 giorni di cui all’art 1, comma 7, L 295/1990, sia perentorio, per cui decorso inutilmente tale termine senza che l’Inps abbia sospeso il verbale, questo diverrebbe definitivo, non trova riscontro nella norma citata ed anzi tale interpretazione si porrebbe in contrasto con la disposizione di cui al DPR 698/1994 che fissa la durata del procedimento per l’accertamento dello stato sanitario in nove mesi, e non già in 60 giorni, pur prevedendo detta disposizione il permanere della possibilità per l’istituto di sospendere l’accertamento in base alla previgente normativa.

5. Va, altresì, richiamato l’art 20, ultima parte comma 1, L 102/2009, in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, secondo cui “in ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS” con la conseguenza che non risulta neppure concettualmente compatibile con una durata di soli 60 giorni, valutata la finalità della norma di cui alla L n 102 citata,tesa al contrasto delle frodi.

6. Deve, infine, richiamarsi, a definitiva confutazione dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale, l’art 147 disp.att.cpc secondo cui nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza sono privi di qualsiasi efficacia vincolante sostanziale e processuale, le collegiali mediche, permanendo quindi in, capo all’Inps il potere di modificare un giudizio precedentemente espresso dalla collegiale.

Questa Corte ha, a riguardo, affermato (cfr Cass. 16569/2015) che “nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, le collegiali mediche sono prive, ai sensi dell’art. 147, comma 1, disp. att. c.p.c., di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, dovendosi ritenere, anche alla luce dell’art. 1 della legge n. 295 del 1990 (nel testo applicabile “ratione temporis”) la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari, in quanto strumentali e preordinati all’adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni ( nello stesso senso Cass n. 7548/2006).

7. Alla luce dei suddetti principi deve riconoscersi all’Inps il potere di effettuare un accertamento anche oltre il termine di 60 giorni entro il quale avrebbe potuto disporre la sospensione.

8. Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.


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