MEF Circolare n.11 del 9 aprile 2021
Ministero dell’Economia e delle Finanze Circolare n.11 del 9 aprile 2021
OGGETTO: Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l’esercizio 2021. Aggiornamento della circolare n. 26 del 14 dicembre 2020. Ulteriori indicazioni.
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Con Circolare RGS n. 26 del 14 dicembre 2020 sono state fornite, a legislazione vigente, indicazioni per gli enti ed organismi pubblici vigilati da codeste Amministrazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2021.
Posto che con l’emanazione della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.) non si rilevano, per gli enti succitati, significative novità in relazione agli adempimenti strettamente contabili da rispettare per la predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, si rende tuttavia necessario fornire alcuni ulteriori chiarimenti, con particolare riferimento al trattamento economico ed al trattamento accessorio del personale, di cui alla scheda tematica A, allegata alla presente Circolare.
Per quanto concerne il bilancio di previsione 2021 è utile ribadire che per le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2021 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Relativamente alle Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali, i Musei ed altri Istituti dotati di autonomia speciale, quali unità locali del Ministero dell’Istruzione, del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Cultura1, si rappresenta che saranno gli stessi Ministeri vigilanti a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa, dandone comunicazione a questa Amministrazione.
Ferma restando la disciplina speciale che regolamenta taluni enti, organismi e società restano confermate le indicazioni fornite in passato in merito all’ambito applicativo soggettivo delle misure di contenimento della spesa pubblica, non mancando di rappresentare la disponibilità di questo Ministero a dare, ove richiesto, adeguato supporto a codeste Amministrazioni vigilanti.
Per una puntuale acquisizione di notizie circa le vigenti misure di contenimento si fa rinvio a quanto rappresentato nell’allegato quadro sinottico (Allegato 1) mentre, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle norme stesse si suggerisce di prendere visione anche delle precedenti circolari emanate in materia ed, in particolare, delle Circolari n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 12 del 15 aprile 2011, n. 33 del 28 dicembre 2011, n. 28 del 7 settembre 2012, n. 30 del 22 ottobre 2012, n. 2 del 5 febbraio 2013, n. 35 del 22 agosto 2013, n. 8 del 2 febbraio 2015, n. 32 del 23 dicembre 2015, n. 12 del 23 marzo 2016, n. 26 del 7 dicembre 2016, n. 18 del 13 aprile 2017, n. 33 del 20 dicembre 2017, n.14 del 23 marzo 2018, n. 31 del 29 novembre 2018, n. 14 del 29 aprile 2019, n. 34 del 19 dicembre 2019, n. 9 del 21 aprile 2020 sopracitata e, da ultimo, della Circolare n. 26 del 14 dicembre 2020.
Come già indicato nella Circolare RGS n. 9 del 21 aprile 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e tenuto conto dei numerosi provvedimenti normativi adottati, si ritiene che le spese sostenute per dare attuazione all’applicazione delle suddette misure possano ritenersi escluse dai limiti di spesa fissati dalle vigenti norme di contenimento qualora:
a) finanziate da trasferimenti dello Stato o di enti territoriali finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19, secondo quanto previsto dai provvedimenti di urgenza adottati;
b) derivanti da disponibilità di bilancio dell’ente o organismo;
c) acquisite tramite altre fonti di finanziamento ed aventi vincolo di destinazione.
La verifica di tali presupposti e la valutazione dell’inerenza delle spese di cui trattasi è demandata alla responsabilità degli amministratori ed alla verifica da parte dell’organo interno di controllo. Le Amministrazioni vigilanti sono invitate a diramare, per gli enti ed organismi di rispettiva competenza, apposite indicazioni in merito a rilevazioni, anche di natura extracontabile, volte ad agevolare le suddette operazioni di verifica.
In ordine alle misure di contenimento della spesa va segnalato, inoltre, che l’articolo 42 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. DL Sostegni – G.U. n. 70 del 22 marzo 2021), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, al comma 9 ha stabilito che “In relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia ‘Covid-19’, per l’anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n 160”. La disposizione richiamata si aggiunge a quanto già previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe 2021) convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 per le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e la fondazione di cui all’articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Con la presente circolare, in ragione dei compiti di vigilanza sull’andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, viene riproposta la scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare ai capitoli dell’entrata al bilancio dello Stato (Allegato 2), che, opportunamente verificata dall’organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa- entro il 30 aprile 2021– a cura del rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione all’indirizzo di posta elettronica del competente Ufficio di questa Amministrazione, specificato nella menzionata scheda di monitoraggio.
Per la compilazione della succitata scheda si rinvia alle indicazioni fornite con la predetta circolare n. 9 del 2020.
Appare utile evidenziare, da ultimo, che l’adeguamento delle impostazioni previsionali 2021 alle predette indicazioni potrà essere assicurato con apposita variazione di bilancio o rimodulazione del budget e costituirà oggetto di valutazione ai fini dell’approvazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, tenuto conto anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.
In particolare, i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno sull’osservanza, da parte degli enti, delle direttive fornite, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.
Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni quale elemento essenziale affinché gli enti ed organismi di rispettiva competenza osservino gli indirizzi impartiti, finalizzati al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.
IL MINISTRO
DANIELE FRANCO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 07.04.2021 13:34:19 UTC
1 Il 26 febbraio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 che introduce disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri.
Scheda tematica A
Trattamento economico del personale
I commi 869 e 959 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, (Legge di Bilancio 2021) hanno incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse a disposizione dei rinnovi contrattuali relativi al triennio 2019-2021, destinandone quota parte, corrispondente all’onere per la copertura a regime dell’elemento perequativo di cui all’articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali per il finanziamento della predetta finalità. Il predetto comma 869, ha altresì stabilito che per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell’art. 1 comma 438 della citata legge n. 145 del 2018. Tali interventi, nelle more della definizione dei relativi CCNL, rendono necessario l’aggiornamento dei criteri di determinazione degli accantonamenti a bilancio per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021.
Si segnala inoltre l’avvenuta pubblicazione sulla G.U n.323 del 31 dicembre 2020 del
D.P.C.M 13 novembre 2020 di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020 che recepisce la percentuale di incremento dell’1,71% definita dall’Istat, come indicato nella precedente circolare n. 26 del 14 dicembre 2020. Pertanto si conferma quanto ivi rappresentato in merito all’aggiornamento dei parametri retributivi dei docenti e ricercatori universitari sulla base di detto DPCM ed in merito all’accantonamento da effettuare per gli oneri relativi all’adeguamento retributivo a decorre dal 2021.
Si indicano di seguito i criteri di determinazione delle previsioni di bilancio 2021 alla luce delle modifiche intervenute a seguito dell’approvazione della citata legge n. 178 del 2020.
1 . Calcolati nella misura del 3,78% del monte salari 2018 del personale non dirigente
2 . Calcolati nella misura del 3,78% del monte salari 2018 del personale dirigente rivalutato del 3,48% per tener conto dei benefici strutturali previsti per il triennio contrattuale 2016 – 2018.
Trattamento accessorio
Si ritiene, inoltre, utile evidenziare che l’articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che: “In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. […]”
A tal proposito, si forniscono le seguenti istruzioni operative per gli enti e organismi pubblici, rientranti nell’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che intendono avvalersi della facoltà di cui al suddetto comma 870:
1 . i risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non utilizzate nel corso del 2020, sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per le prestazioni effettivamente rese per il predetto istituto di competenza anno 2020;
2 . i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale – dirigenziale e non – nell’anno 2020;
3 . per ciascuna delle predette tipologie di risparmio, che costituiscono risorse aggiuntive “una tantum”, va predisposto un apposito prospetto analitico da far pervenire al competente organo di controllo – collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale – per la certificazione di competenza;
4 . una volta acquisita la certificazione del competente organo di controllo, i predetti risparmi sono destinati, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
