Art.2 LEGGE n.104 del 5 febbraio 1992
LEGGE n.104 del 5 febbraio 1992
Art.2
Principi generali
1. La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Nota all’art. 2:
– Il testo dell’art. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale n. 5/1948, e’ il seguente: “Art. 4 (Funzioni della regione). – In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche’ delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica … (Omissis)”.