Art.34 LEGGE n.104 del 5 febbraio 1992
LEGGE n.104 del 5 febbraio 1992
Art.34
Protesi e ausili tecnici
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Nota all’art. 34:
– Il testo dell’art. 26, terzo comma, della legge n. 833/1978 gia’ citata e’ il seguente: “Con decreto del Ministro della sanita’, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore tariffario delle protesi e i criteri per la sua revisione periodica”.