Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori domestici
L’Assegno per il Nucleo Familiare ANF rivolto ai lavoratori domestici e domestici somministrati è una prestazione a sostegno del reddito per le famiglie dei lavoratori domestici italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia.
L’importo dell’assegno erogato dall’INPS è calcolato sulla base della contribuzione da lavoro domestico, dalla tipologia, dal numero dei componenti e dai redditi del nucleo familiare.
In caso di domanda per periodi pregressi deve essere inviata una richiesta per ogni anno. Gli arretrati spettanti verranno corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
COSE DA SAPERE
Casi particolari:
- I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all’ANF:
| solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia; |
| anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia; |
| anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due stati membri. |
| I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’ANF anche per i familiari residenti all’estero. |
Documentazione possibile:
Le dichiarazioni di responsabilità, indicate tra i
documenti da allegare, sono dichiarazioni sostitutive (di certificazioni o di
atti di notorietà mod. AP17) ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Per i figli ed equiparati* di coniugi legalmente separati o divorziati
la dichiarazione di responsabilità del richiedente o le relative sentenze
*Gli equiparati ai figli legittimi o legittimati sono: i figli adottivi, gli
affiliati, i figli legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli
nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, i minori affidati a norma di
legge ed i nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto.
Per i figli di conviventi da contratto che hanno disciplinato i rapporti
patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un
contratto di convivenza, secondo quanto previsto nel comma 50, art. 1 della
legge 20 maggio 2016, n. 76
Dichiarazione del richiedente relativa al contratto stipulato in forma scritta,
a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione
autenticata da un notaio o da un avvocato e trasmesso al Comune di residenza
dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe dello stesso
*Sono conviventi da contratto due persone maggiorenni unite stabilmente da
legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non
vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune
Per i casi di abbandono da parte del coniuge del richiedente
la documentazione dell’Autorità giudiziaria o di altra Pubblica Autorità
Per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio e per i figli
legalmente riconosciuti
la dichiarazione di responsabilità o la documentazione che attesti i dati
anagrafici e la situazione dell’ex coniuge o dell’altro genitore
Per i fratelli, le sorelle, i nipoti del richiedente orfani di entrambi i
genitori, non aventi diritto alla pensione ai superstiti
la dichiarazione di responsabilità del richiedente che attesta la condizione di
orfani di tali familiari, che non hanno diritto alla pensione ai superstiti
specificando le generalità dei genitori e il tipo di attività a suo tempo
svolta da questi ultimi
Per i familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario o
cittadino straniero di Stato convenzionato
- se il richiedente è cittadino italiano: la dichiarazione di responsabilità che attesta la composizione del nucleo familiare residente all’estero;
- se il richiedente è cittadino comunitario: la dichiarazione di responsabilità che attesta la composizione del nucleo familiare residente all’estero;
- se il richiedente è cittadino extracomunitario residente in Italia con versamenti previdenziali in almeno due Stati membri dell’Unione Europea: il certificato di residenza o l’autocertificazione
- se il richiedente è cittadino di Stato straniero convenzionato: il certificato di cittadinanza e il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici del luogo dove risiedono i familiari nello Stato convenzionato o le certificazioni particolari valide secondo la legge locale tradotte e convalidate dal Consolato italiano.
Per i nipoti minori a carico del/della nonno/a richiedente:
- la dichiarazione di responsabilità del richiedente che attesta la discendenza del/i nipote/i in linea retta e il mantenimento abituale del/i minore/i;
- la dichiarazione di responsabilità del/i genitore/i con la quale attestano di non poter provvedere al mantenimento del/i figlio/i perché non svolgono attività lavorativa e non posseggono redditi di alcuna natura;
- la dichiarazione di responsabilità degli eventuali altri ascendenti dalla quale risulti che non hanno chiesto per il passato e si impegnano a non chiedere per il futuro analogo trattamento di famiglia per gli stessi minori.
Per i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni:
- modulo per il riconoscimento di nucleo familiare numeroso (SR61 ANF/NN);
la dichiarazione di responsabilità che attesta la qualità di studente o la qualifica di apprendista o la relativa documentazione: certificato di frequenza scolastica / universitaria, se il figlio risiede un uno Stato della Unione Europea; copia del contratto di apprendistato, se il figlio risiede in uno Stato dell’Unione Europea.