Lavoro

Art.14 DECRETO-LEGGE n.65 del 18 maggio 2021

DECRETO-LEGGE n.65 del 18 maggio 2021

Art.14

Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19

1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.

2. La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.


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