Art.14 DECRETO-LEGGE n.65 del 18 maggio 2021
DECRETO-LEGGE n.65 del 18 maggio 2021
Art.14
Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19
1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.
2. La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.