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MODELLO 730/2022 la guida

20 Febbraio 2022 -

MODELLO 730/2022 guida alla compilazione della dichiarazione

III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Informazioni relative al contribuente

Familiari a carico

Dati del sostituto d’imposta

Firma della dichiarazione

Quadro A – Redditi dei terreni

Quadro B – Redditi dei fabbricati e altri dati

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Quadro D – Altri redditi

Quadro E – Oneri e spese

Quadro F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Quadro G – Crediti d’imposta

Quadro I – Imposte da compensare

Quadro K – Comunicazione dell’amministratore di condominio

Quadro L – Ulteriori dati

IV . APPENDICE

Codici catastali comunali I-XV

III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Informazioni relative al contribuente

La casella “Dichiarante” deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.
Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge deve barrare solo la casella “Coniuge dichiarante”.

Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella “Rappresentante o tutore o erede” e indicare il proprio codice fiscale nella casella “Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede”. In tal caso, la casella “Dichiarante” non deve essere barrata.

L’erede che presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto barra la casella “Rappresentante o tutore o erede” e indica il proprio codice fiscale nella casella “Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede”. In tal caso, non occorre barrare la casella “Dichiarante”. Nel campo “Data carica erede” l’erede indica la data del decesso del soggetto per cui presenta la dichiarazione.

Nella casella “Codice fiscale” deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall’apposito tesserino rilasciato dall’Amministrazione finanziaria.

La casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” deve essere compilata con il codice ‘1’ dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, con il codice ‘2’ dai figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili (vedi il successivo capitolo “Familiari a carico”).

La casella “730 integrativo” deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, il capitolo “Rettifica del modello 730”) indicando:

  • il codice ‘1’ se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
  • il codice ‘2’ se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”;
  • il codice ‘3’ se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio o nel caso di 730 presentato per conto del contribuente deceduto (vedi nella Parte I il paragrafo “Chi può presentare il Mod. 730”), va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto”.
Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella “Situazioni particolari”. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

La casella “Quadro K” deve essere barrata se il contribuente è obbligato:

  • ad effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;
  • a comunicare i dati catastali del condominio nel caso di recupero del patrimonio edilizio.

Dati del contribuente

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia.
Chi è nato all’estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.
In caso di dichiarazione presentata per conto di persona incapace, compreso il minore, si rimanda al successivo paragrafo “Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente”.
Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data in cui presenta la dichiarazione.
Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

Se la residenza è stata variata occorre indicare:

  • i dati della nuova residenza alla data di consegna del mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
  • il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.
L’indicazione del numero di telefono, di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica consente di ricevere dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l’attribuzione dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l’amministrazione finanziaria può consentire al
contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.
Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2021

Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2021” va sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1/1/2021.
Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2021.
Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2020 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2020 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell’anno 2021 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.
Si ricorda che non possono utilizzare il mod. 730 i contribuenti che nel 2021 e/o nel 2022 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”).
Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 fino al 1° gennaio 2021 compreso e se tale comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, compilare la casella “Fusione comuni” indicando l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione Comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2021” presente in Appendice.
Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2022

Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2022” va compilato solo se il comune è diverso dal quello al 1° gennaio 2021.
Se la residenza è variata, il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2022.
Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2021 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2021 indicare il nuovo domicilio.
Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato.
Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 al 2021 e se tale comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella casella “Fusione comuni” va indicato l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione Comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2022” presente in Appendice.
Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

Casi particolari

Trasferimento da un municipio ad un altro nell’ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deliberato aliquote differenziate Se il contribuente risiede in un comune fuso (risultante dalla fusione di altri comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2021 è diverso da quello di residenza al 1/1/2022, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2021, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo dell’ex Comune nel quale
si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2022, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo dell’ex Comune nel quale si risiede a tale data.

Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere
Se il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2021, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2022, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2022 non deve essere compilata la casella “Fusione Comuni”.

Casi particolari addizionale regionale

La casella ‘Casi particolari addizionale regionale’ va compilata con il codice “1” esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata o Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce “Addizionale regionale casi particolari”, al fine di fruire di un’aliquota agevolata. Coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto o nel Lazio e richiedono l’agevolazione per se stessi indicano il codice 2.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto del contribuente deceduto o per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello (vedi il paragrafo “Chi può presentare il mod. 730”).
Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due moduli del frontespizio riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (deceduto o minore o tutelato o beneficiario) e quello del soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri ovvero il codice fiscale dell’erede o del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Nel primo modulo del frontespizio del 730:

  • barrare la casella “Dichiarante”;
  • barrare la casella:

– ‘Tutelato’ – nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore
di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;

– ‘Minore’ – nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale;

– ‘Deceduto’ – nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall’erede del contribuente deceduto. In tal caso occorre compilare con la lettera “A” anche la casella “730 senza sostituto” presente nel frontespizio del modello 730 e barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” presente nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

  • riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo modulo del frontespizio del 730 è necessario:

  • barrare nel rigo “Contribuente”, la casella “Rappresentante o tutore o erede”. Per l’erede è necessario compilare anche la casella “Data carica erede”;
  • compilare soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica”, incluso il rigo “Telefono e posta elettronica”, riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno o erede. Non deve essere compilato il campo “data della variazione” e non deve essere barrata la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2021 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2021 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2021 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2021 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.
Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR.
A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la “tabella 3” – detrazioni per coniuge a carico, la “tabella 4” – detrazione ordinaria per figli a carico, la “tabella 5” – detrazioni per altri familiari a carico).

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel rigo 1 indicare i dati relativi al coniuge.
Colonna 1: barrare la casella ‘C’.
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge.
Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.
Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare ‘12’ se il coniuge è stato a carico per tutto il 2021. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2021, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2021, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare ‘7’.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5
Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.
Colonna 1: barrare la casella ‘F1’ se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella ‘F’ per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce “Familiari a carico – Casi particolari di compilazione della casella F1”).
Colonna 2: barrare la casella ‘A’ se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3: barrare la casella ‘D’ se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’. Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affido preadottivo, e degli altri familiari a carico.
Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all’estero.
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:

a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico (‘12’ se il familiare è stato a carico per tutto il 2021). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2021, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2021 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella indicare ‘5’.
Colonna 6 (minore di 3 anni-mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2020, nella casella indicare ‘12’; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2021, indicare ‘5’.
Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.
Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

  • figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
  • non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

 per ogni figlio a carico:
– ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero;
– ‘50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;
– ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;
– la lettera ‘C’ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se questa detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;

 per ogni altro familiare a carico:
– ‘100’ se l’onere grava per intero;
– la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Casella “Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli”: è riconosciuta un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro, in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.

In generale, la detrazione per “famiglie numerose” deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l’ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l’altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2). La detrazione per “famiglie numerose” non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Se l’ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore
all’imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l’importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.
Casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”: indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella ‘F’, ‘F1’ o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

Dati del sostituto d’imposta

Il contribuente è tenuto a indicare i dati del sostituto d’imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica consegnata dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).
Le informazioni sono presenti nella sezione dalla Certificazione Unica riservata ai “Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta”. Nella casella “codice sede” va riportato il codice indicato nel punto 11 della Certificazione Unica – Sezione Dati Anagrafici se la stessa casella risulta compilata.
Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto del contribuente deceduto i dati del sostituto non sono mai presenti, neanche nel modello dell’erede.

La casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

  • nel 2021 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
  • presenta il mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate.

La casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2021 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.
Per ulteriori informazioni vedi nella Parte I il paragrafo “Chi può presentare il Mod. 730”.

Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

  • la casella dove indicare il numero dei modelli compilati. Se sono stati compilati moduli ulteriori rispetto al Modello base, seguire le istruzioni fornite nella parte II, nel paragrafo “Modelli aggiuntivi”;
  • la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l’eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all’Agenzia delle Entrate;
  • lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

QUADRO A – Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.

Deve utilizzare questo quadro:

  • chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
  • l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
  • il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce “Attività agricole”.

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

  • i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
  • i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Agroenergie

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005, come modificato dall’articolo 1 comma 910, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente quadro A.

Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del mod. 730 va presentato il modello REDDITI Persone fisiche 2022, compilandolo secondo le relative istruzioni.

Terreni esenti Imu

Nel caso di terreni non affittati, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Se il terreno non affittato è esente dall’Imu risulta dovuta l’Irpef. Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l’Irpef che l’Imu. Ad esempio sono esenti dall’Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016. Per ulteriori informazioni sulle esenzioni Imu si può consultare il sito internet del Dipartimento delle Finanze . In tali casi va barrata la casella “Imu non dovuta” (colonna 9).

Rivalutazione dei redditi dei terreni

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l’assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.
Il reddito dominicale è rivalutato dell’80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.
I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento. L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).
Per gli anni dal 2017 al 2021, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).
Dall’anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare.
La rivalutazione dell’80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”.

COME SI COMPILA IL QUADRO A

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce “Variazioni di coltura dei terreni”.
I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
Si precisa che l’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.
Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l’ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.

Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l’ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.
La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo “Rivalutazione dei redditi dei terreni”.
In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.
In caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall’art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:
‘1’ proprietario del terreno non concesso in affitto;
‘2’ proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
‘3’ proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
‘4’ conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
‘5’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
‘6’ partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall’impresa familiare. Il partecipante dell’impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
‘7’ titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
‘10’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Gli importi vanno indicati rispettivamente nelle colonne 1 e 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.

Colonna 4: indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l’intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Colonna 5: indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

‘2’ perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’Irpef;

‘3’ terreno in conduzione associata;

‘4’ terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”);

‘6’ se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.
Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2021 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”, occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.

Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo “Terreni esenti Imu”.
In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.
Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto
si riferisce all’intero periodo d’imposta.

Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, in tal caso i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell’anno è necessario compilare due distinti righi (compilando la casella “Continuazione”) barrando la casella “Coltivatore diretto o IAP” solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione.
Se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.
Il familiare del coltivatore diretto titolare di impresa agricola, può barrare la casella di colonna 10 se è iscritto alla gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto e se appartiene allo stesso nucleo familiare del titolare dell’impresa agricola a cui partecipa attivamente.

QUADRO B – Redditi dei fabbricati e altri dati

Devono utilizzare questo quadro:

  • i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
  • i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);
  • i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
  • i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

  • le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell’immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell’art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall’art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall’art. 1, comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
  • le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
  • i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
  • le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l’unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
  • gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall’utilizzo dell’immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
  • le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.

Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall’imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Abitazione principale

In generale, non è dovuta l’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.
Diversamente, non sono dovute l’Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2021 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – “abitazioni di lusso”). In queste ipotesi, poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2.

Fabbricati non locati

In generale, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito (codici ‘2’, ‘9’, ‘10’, ‘15’ nella colonna 2 dei righi da B1 a B6), i quali vanno comunque indicati nel quadro B.
Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione (codici ‘3’, ‘4’, ‘8’, ‘11’, ‘12’, ‘14’ e ‘16’ nella colonna 2 dei righi da B1 a B6).

Sono previste le seguenti eccezioni:

  • per alcune categorie di immobili può essere prevista l’esenzione totale dall’IMU. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 1. Dal 2016, per l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50 per cento dell’IMU invece dell’esenzione totale (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10);
  • se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all’Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).

Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca

Per le abitazioni e gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 (di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente) concessi in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l’imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.
L’opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative.
Il regime della cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente. Per fruire della cedolare secca le unità immobiliari devono avere una superfice fino a 600 metri quadri. Nel computo dei metri quadri non si tiene conto della superfice delle pertinenze.
Il regime sostitutivo agevolato non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile. Tuttavia, qualora tale contratto sia giunto nel corso del 2019 alla sua scadenza naturale, è possibile stipulare il nuovo contratto optando per il regime agevolato della cedolare. Per i contratti stipulati o prorogati nel 2019 e che rispettavano gli altri requisiti previsti dalla norma, l’opzione per la cedolare secca può essere effettuata anche negli anni successivi.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell’opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.
Dal 2014, per le sole locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze, è prevista un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B).
Si ricorda che al fine di fruire dell’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre acquisire l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.
L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ( 28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, c. 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per il 2020 essa si applica solo ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. L’agevolazione si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi, deve essere compilata la casella di colonna 13 “Altri dati”.
L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l’intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca. Se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare secca, occorre comunicare all’Agenzia delle entrate la relativa opzione.

L’opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.
In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”.

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 e le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011, n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012, la risoluzione n. 115/E del 1 settembre 2017 e la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017.

Locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

Dal 2021 l’attività di locazione breve si intende svolta nell’esercizio di attività di impresa se sono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti. In tal caso, il relativo reddito non può essere dichiarato utilizzando il modello 730, ma va dichiarato utilizzando il terzo fascicolo del modello REDDITI Persone fisiche. In caso di locazione nel corso del 2021 di più di 4 appartamenti non può essere utilizzato il modello 730.

La disciplina delle locazioni brevi si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione. Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.
Questa disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell’immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata. La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile, quali ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.

In conseguenza dell’introduzione di tale normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell’immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi va indicato dal comodatario nel quadro D. Il proprietario dell’immobile indicherà nel quadro B la sola rendita catastale dell’immobile concesso in comodato gratuito.

La disciplina delle locazioni brevi, inoltre, prevede che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore.
La ritenuta è applicata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.

Nell’importo del corrispettivo lordo sono incluse anche:

  • le somme corrisposte per le spese per servizi accessori eccetto il caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti;
  • l’importo della provvigione dovuta all’intermediario se è trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto.

La ritenuta è a titolo d’imposta se in dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione del contratto si opta per l’applicazione della cedolare secca, altrimenti è a titolo d’acconto.
Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.
Al riguardo si ricorda che il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2021 va riportato in dichiarazione anche se il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2020 ed è indicato nella Certificazione Unica – Locazioni brevi 2021. Il medesimo reddito fondiario va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2021 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2022, la tassazione va rinviata all’anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.
Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell’anno in cui il corrispettivo è percepito senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.
Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all’estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero devono essere dichiarati nel quadro D.

Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l’immobile) ma dal proprietario. In caso di locazioni brevi, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili concessi in comodato, mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stesso nel quadro D in quanto reddito diverso.
Dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile. Pertanto, se nel corso del 2021 sonno stati destinati a locazione breve più di 4 appartamenti, non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il modello REDDITI Persone fisiche.

Contratti di locazione di tipo “transitorio” e cedolare secca: L’aliquota ridotta della cedolare secca si applica anche ai contratti transitori da 1 a 18 mesi, a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa. Per fruire dell’aliquota agevolata al 10% occorre indicare nella colonna 2 dei righi da B1 a B6 il codice ‘8’. In caso di tassazione ordinaria non spetta l’abbattimento del 30% e va utilizzato il codice ‘3’.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B6) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B11) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

SEZIONE I – Redditi dei fabbricati

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B6). Se nel corso del 2021 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più righi, uno per ogni situazione, barrando la casella “Continuazione” di colonna 8.

In questa sezione devono essere indicati:

  • i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
  • i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d’uso gratuito).

Se i righi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

Righi da B1 a B6

Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Rendita catastale): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.
Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento. I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell’art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 “Utilizzo” il codice 16 o 17.

Colonna 2 (Utilizzo): indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l’utilizzo dell’immobile:
‘1’ immobile utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
Per l’abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell’anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono.
La deduzione viene calcolata da chi presta l’assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.
Se l’unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.
Il codice ‘1’, relativo all’abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

  • quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
  • nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.
Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

‘2’ immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice ‘10’). Si tratta, ad esempio, dell’immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari;

‘3’ immobile locato in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o “patti in deroga”, oppure concesso in locazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice ‘8’. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21 per cento;

‘4’ immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21 per cento;

‘5’ pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2;

‘8’

  • immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone “concordato” (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30 per cento) l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento;
  • immobile, dato in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Per il 2020, se situato nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti o situato nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi vanno compilate le caselle di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 13 “Altri dati” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento;

‘9’ immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel caso di:

  • unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
  • pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
  • immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o se l’immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
  • immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;
  • abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo e da questo locata con il nuovo regime delle locazioni brevi;

‘10’ abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

‘11’ immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o “patti in deroga”.
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21 per cento;

‘12’ se:

 l’immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” è situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa.
In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l’applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.
Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca, va anche barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” ” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento;

 l’immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza o sono stati interessati dagli eventi sismici del 2016 (vedi istruzioni al codice ‘8’).
In questo caso devono essere compilate le caselle di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 13 “Altri dati”. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento;

‘14’ immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.
Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito.
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21 per cento;

‘15’ immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;

‘16’ reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato
nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;

‘17’ reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.
Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 per l’intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Se l’immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell’immobile vanno contati una sola volta.

Esempio

Sono stipulati più contratti di locazione breve di porzioni di unità abitative:
porzione A, contratto di durata 1° agosto – 16 agosto 2021
porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2021
Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 sono 20.
Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022), riportare solo i giorni del periodo di locazione relativo al 2021.

Esempio

Il 30 ottobre 2021 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022.
Nella colonna 3 va indicato il numero 8 corrispondente al numero di giorni che va dal 24 al 31 dicembre 2021.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione.
Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 “Canone di locazione”:

‘1’ 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;

‘2’ 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;

‘3’ 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;

‘4’ 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione.
Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.

Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell’anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai
giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.
L’ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.
Se il canone è riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l’ammontare da indicare in questa colonna è pari al 100% del corrispettivo lordo pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme addebitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie.
La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.
Se si è in possesso della Certificazione Unica 2022 e il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2021, riportare l’importo del corrispettivo indicato nel punto 19 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2022 qualora nella casella 4 è indicato l’anno “2021” e non risulta barrata la casella del punto 21 (locatore non proprietario). Se la casella del punto 4 risulta compilata ed è indicato l’anno “2022”, l’importo indicato al punto 19, non deve essere riportato nella presente dichiarazione, ma in quella relativa ai redditi 2022 da presentarsi nel 2023. Se invece risulta barrata la casella di col. 21, l’importo va riportato nel rigo D4 del quadro D con il codice 10 (si rimanda alle istruzioni del quadro D) della presente dichiarazione.

Per le locazioni avvenute nel 2021, l’importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2021 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2022.
Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 o dal 28 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021), riportare solo l’importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2022 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2021.

Esempio

Il 30 ottobre 2021 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 ed opzione in sede di dichiarazione per la cedolare secca. L’ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro.
Giorni totali di locazione: 14
Giorni di locazione nel 2021: 8
Nella colonna 6 va indicato il risultato della seguente operazione: (980:14) x 8 = 560.
Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella “Certificazione redditi – locazione brevi” ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nel punto “importo corrispettivo” della CU (punti 19, 119, 219, 319 e 419) per i quali le relative caselle “locatore non proprietario” (punti 21, 121, 122, 221, 321 e 421) non risultano
barrate e nella casella “Anno” (punti, 4, 104, 204, 304 e 404) è indicato l’anno “2021”. In alternativa, se risulta più agevole, è comunque possibile esporre i dati nel quadro B analiticamente per singolo contratto.

Se l’immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5”.
Se l’importo del canone di locazione è stato rinegoziato, nella colonna 7 “Casi particolari” va indicato il codice 8.
Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se la mancata percezione è comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tali casi la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.

Se il canone di locazione si riferisce, oltre che all’abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone;

quest’ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

Colonna 7 (Casi particolari), indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:

‘1’ se l’immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l’inagibilità (vedi in Appendice la voce “Immobili inagibili”). Questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;

‘3’ se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita (vedi in Appendice la voce “Immobili inagibili”). In questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;

‘4’ se l’immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Se l’importo del canone di locazione è stato rinegoziato, nella colonna 7 “Casi particolari” va indicato il codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

‘5’ se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente;

‘6’ se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo;

‘7’ se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

‘8’ se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 9 (Codice Comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l’unità immobiliare rilevabile dall’elenco ‘Codici catastali comunali’ posto in calce all’Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca”. La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 “Utilizzo” è stato indicato uno dei seguenti codici: ‘3’ (canone libero), ‘4’ (equo canone), ‘8’ (canone concordato agevolato), ‘11’ (locazione parziale abitazione principale con canone libero), ‘12’ (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e ‘14’ (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).
Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 21% o del 10%.
Si ricorda che l’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell’unità abitativa vincola all’esercizio dell’opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l’applicazione dell’Imu:

‘1’ fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall’Imu o per il quale non è dovuta l’Imu per il 2021, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;

‘2’ abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2021, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall’Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;

‘3’ immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B.
Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile “di lusso” utilizzato come abitazione principale per una parte dell’anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato.

Colonna 13 (Altri dati):
– indicare il codice ‘1’ nel caso di contratti di locazione a canone “concordato”, con opzione per la cedolare secca, stipulati o nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi o stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B6);
– indicare il codice ‘2’ nel caso di contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve (articolo 1, comma 595, legge 30 dicembre 2020, n. 178).

SEZIONE II – Dati relativi ai contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nel solo caso in cui l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B6).

Rigo B11

Colonna 1 (N. rigo Sezione I): indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.

Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.

Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione) vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l’Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto.
Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).

Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie), indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

‘1T’ registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
‘3’ registrazione del contratto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
‘3P’ registrazione telematica tramite Siria e Iris;
‘3T’ registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI)
‘3A’ e ‘3B’ codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto.
I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella “Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive” presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.

Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Colonna 8 (Contratti non superiori 30 gg.): barrare la casella nel caso di contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno (per tale tipologia di contratto è previsto l’obbligo di registrazione solo in caso d’uso). Se è barrata questa casella, non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.

Colonna 9 (Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU): se per l’immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu, indicare l’anno di presentazione.

QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

n questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno 2021.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2022 rilasciata dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).

Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2022, il sostituto d’imposta, oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2021 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2022 entro il 16 marzo 2022. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2022. Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l’ente pensionistico ha prestato l’assistenza fiscale.

Se il contribuente nel corso dell’anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest’ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d’imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l’assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Vedere in Appendice la tabella 6 “Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati”, la tabella 7 “Detrazioni per redditi dipensione”,latabella8“Detrazioniperalcuniredditi assimilati e per alcuni redditi diversi”.

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  • SezioneI: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • SezioneII:altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
  • SezioneIII: ritenute Irpef e addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
  • SezioneIV:addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
  • SezioneV:riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente;
  • SezioneVI:detrazione per comparto sicurezza e difesa.

SEZIONE I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d’imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica 2022 l’importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1 o 2, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.

Si tratta in particolare di:

  • redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”;
  • redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”;
  • redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia;
  • indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell’edilizia, nell’agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed al- lattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
  • indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  • trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l’ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario); le somme percepite come rendita integrativa temporanea (RITA) anticipata nell’eventualità in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria di tali somme;
  • compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
  • retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
  • compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
  • somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito”;
  • indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
  • remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • assegni corrisposti:
    • dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
    • dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
    • dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
    • per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
    • dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
    • dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
    • dall’Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
    • dall’Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
  • compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territo- riale, ecc.);
  • somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

  • cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;
  • partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:

  1. nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell’ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile);
  2. nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
  3. nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di col- laborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall’artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Casella “Casi particolari”

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

2’se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento nell’anno in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei cinque anni successivi, sempreché la residenza permanga in Italia;

4’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero. In presenza dei requisiti previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicem- bre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del50%;

6’se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) che consente di far concorrere i il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-terdel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

8’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tale agevolazione consente loro di far concorrere i il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13- ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

9’se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 5-quater dell’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, poiché si possiede la qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati con- corrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. L’opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per l’effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021.

Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici da “2” a “9” è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.

Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2022, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento. L’ammontare di tali redditi è indicato con il codice:

  • BC per docenti e ricercatori;
  • BD per i lavoratori impatriati;
  • CQ per i lavoratori impatriati che intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro dipendente e assimilati nella misura del 70 per cento (codice 6);
  • CR per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia e intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro dipendente e assimilati nella misura del 90 per cento (codice 8);
  • CS per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019. Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.

10’se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Uni- ca non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti;

11’se in dichiarazione si opta per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). In tal caso nella colonna 1 dei righi a C1 a C3 va indicato il codice 2 e nella colonna 3 riportare l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il codice AX. Nella colonna 1 del rigo C5 indicare il numero dei giorni riportato indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il codice AX e nella colonna 2 del rigo C9 riportare l’importo della ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il codice AX;

12’ se il beneficio di cui al codice ‘9’ è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In tal caso il punto 462 della Certificazione Unica 2022 è compilato con il codice ‘9’;

13’se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’erratacorrigedel 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 50%;

14’se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’erratacorrigedel 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%.

Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici “13” e “14” è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipen- dente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.

Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2022, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento. L’am- montare di tali redditi è indicato con il codice:

  • CT per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l’opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 50% per ulteriori 5 periodi d’imposta (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con l’erratacorrige del 24 giugno 2021);
  • CU per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l’opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 90% per ulteriori 5 periodi d’imposta (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con l’erratacorrige del 24 giugno 2021).

Casella “Stato estero”

Se è stata compilata la casella “Casi particolari” con i codici da 2 a 9, 12, 13 e 14 occorre indicare in questa casella il codice dello Stato estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia. Il codice è rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice.

Coloro che fruiscono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all’Unione Europea e Stati non appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Righi da C1 a C3 – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna1(Tipo):indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

1’redditi di pensione;

2’ redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione pre- visti dal D. Lgs. n. 252 del 2005);

3’compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2022 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 497) nonché le ritenute dell’Irpef (punto 498) e dell’addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

  • nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
  • nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l’importo delle ritenute Irpef;
  • nella colonna 8 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l’importo delle ritenute addizionale regionale.

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2022 e le ritenute Irpef e l’addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica.

In questo caso l’importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, ri- portando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l’addizionale regionale trattenuta dovranno essere ri- portate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a 9.296,22 euro, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all’addizionale regionale e comunale all’Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righi da C1 a C3);

4’ redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;

7’redditi di pensionein favore dei superstiti corrisposti agli orfani

Colonna2(Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera, riportare il codice ‘1’ contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1, riportare il codice ‘2’ contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2.

Colonna3(Reddito): riportare l’importo dei redditi percepiti indicato nel punto1(lavorodipendenteeassimilatiatempoindetermi-nato),nelpunto2(lavorodipendenteeassimilatiatempodeterminato)onelpunto3(pensione)della Certificazione Unica 2022. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo “Compensi per lavori socialmente utili”.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l’intero ammontare dei redditi percepiti, com- prensivo della quota esente.

In particolare:

  • se è compilato il punto455della Certificazione Unica 2022, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 455
  • se è compilato il punto 456 della Certificazione Unica 2022, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 456

Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 7.500 euro.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani) riportare nella colonna 3 l’importo indicato nel punto457.Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 1.000 euro.

Se nella Certificazione Unica 2022 sono compilati uno o più punti da 761 a 764, le colonne da 1 a 3 vanno compilate nel seguente modo:

  • se nella CU 2022 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 761;
  • se nella CU 2022 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 762;
  • se nella CU 2022 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 763;
  • se nella CU 2022 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice ‘7’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 764.

In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevola- zione non spettante.

In presenza di una Certificazione Unica 2022 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2022.

In presenza di una Certificazione Unica 2022 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2022.

In entrambi i casi, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2022 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2022.

In presenza di una Certificazione Unica 2022 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2022. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2022 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2022.

In presenza di una Certificazione Unica 2022 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia e redditi per cui non è possibili fruire dell’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:

  • se nella CU 2022 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 761;
  • se nella CU 2022 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 762;
  • se nella CU 2022 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 763;
  • se nella CU 2022 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice ‘7’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 764;

In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevola- zione non spettante.

  • se nella CU 2022 è compilato il punto 771 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 771;
  • se nella CU 2022 è compilato il punto 772 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 772;
  • se nella CU 2022 è compilato il punto 773 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 773. In tali casi nella colonna 4 non vaindicato il codice ‘5’.

Colonna4 (Altridati): indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti (la compilazione di questa colonna è riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all’estero. Vedere in Appendice la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”):

1’redditidifonteesterase nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 2;

2’pensioneaisuperstitidifonteesterase nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 7;

5’redditiprodottiineurodairesidentiaCampioned’Italia.Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4;

Rigo C4 – Somme per premi di risultato e welfare aziendale

Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2020 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.

Dall’anno d’imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall’anno d’imposta 2017 sono d’importo complessivamente non superiore a 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2022). Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati dopo il 24 aprile 2017.

Se l’azienda nel corso del 2021 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2022) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24aprile2017, il limite per fruire della tassazione agevolata è di 4.000 euro.

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

  • sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa e in tal caso sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 10 per cento;
  • o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le presta- zioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sintetica- mente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile;
  • o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4 del Tuir, è assoggettato a imposizione ordinaria, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.

In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 592 “Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2022 e i punti 576 e/o 596 “Imposta sostitutiva” o 577 e/o 597 “Imposta sostitutiva sospesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 598).

Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:

  1. il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l’ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017).

Nell’eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l’importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, 578 e 579 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 592, 593,598 e 599 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto

591) è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro.

Al fine di consentire a chi presta l’assistenza fiscale di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

  1. il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2022, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 599 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell’anno 2020 aveva percepito un reddito di lavoro di- pendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

a ) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva (punti 572, 576, 592 e 596 della Certificazione Unica 2022 compilati). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto;

b ) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 598 della Certificazione Unica 2022 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2020 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 10 per cento.

i può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulaticontratticollettividisecondolivelloche,entrotrentagiornidallastipula,sonostatidepositatitelematicamentepressolacompetenteDirezione territoriale del lavoro.

L’indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2022 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella Certificazione Unica 2022 risultano compilati anche i punti da 591 a 599 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro C.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente. Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in cui nella Certificazione Unica sono compilati i puntida591a599.

Colonna 1 (Codice): riportare il codice indicato nel punto 571 (o 591) della Certificazione Unica 2022.
Nella Certificazione Unica è riportato:

  • il codice 1 se il limite dell’importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 3.000 euro;
  • il codice 2 se il limite dell’importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 4.000 euro poiché l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l’importo risultante dal punto 578 (o 598) del modello di Certificazione Unica 2022.

Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l’importo risultante dal punto 572 (o 592) del modello di Certificazione Unica 2022.

Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l’importo risultante dal punto 576 (o 596) del modello di Certificazione Unica 2022.

Colonna 5 (Benefit): indicare l’importo risultante dal punto 573 (o 593) del modello di Certificazione Unica 2022.

Colonna 6 (Benefit a tassazione ordinaria): indicare l’importo risultante dal punto 579 e/o 599 del modello di Certificazione Unica 2022.

Colonne 7 (Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva):
Le colonne 7 e 8 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.
È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla. Se risultano compilate le sole colonne 1, 5 e/o 6, le colonne 7 e 8 possono non essere compilate.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sul primo modulo compilato.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest’ultima sia più favorevole.
Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

  • colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2022 è compilato il punto 578 (e/o 598) (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;
  • colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2022 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato. Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:
  • colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2022 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
  • colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2022 è compilato il punto 578 e/o 598 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Colonna 9 (Assenza requisiti)
Se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio perché nell’anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente d’importo superiore a 80.000 euro o perché il datore di lavoro ha applicato l’agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello o in assenza del deposito telematico di tale contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro trenta giorni dalla stipula) barrare la presente casella.

Rigo C5 – Periodo di lavoro Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l’intero anno). In particolare:

  • se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2022, riportare il numero dei giorni indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2022;
  • se è stato indicato il solo reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, riportare il numero dei giorni indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il codice AX;
  • se invece il datore di lavoro non ha rilasciato la Certificazione Unica 2022 (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
  • se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l’intero periodo di lavoro;
  • se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Per il calcolo dei giorni in altri casi (contratti a tempo determinato, indennità o somme erogate dall’INPS o da altri enti e borse di studio) vedere in Appendice la voce “Periodo di lavoro – casi particolari”.

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l’intero anno). In particolare:

  • se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel punto 7 della Certificazione Unica 2022;
  • se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
  • se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

SEZIONE II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d’imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l’importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:

a) assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex coniuge (c.d. “contributo casa”). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;

b) assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;

c) compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);

d) compensi corrisposti ai giudici tributari e agli esperti del tribunale di sorveglianza;

e) indennità e assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;

f) rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.
Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare;

g) compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR).
Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi da C6 a C8

Colonna 2 (Reddito): riportare l’importo dei redditi percepiti indicato:

  • nel punto 4 (altri redditi assimilati) della Certificazione Unica 2022 o nel punto 765 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto l’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia;
  • nel punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge) della Certificazione Unica 2022 o nel punto 766 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto l’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia. In tali casi va anche barrata la casella di Colonna 1 “Assegno del coniuge”.

In colonna 3 (Altri dati) indicare:

  • il codice ‘1’ per i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, se nel punto 8 della Sezione “Dati Anagrafici” della Certificazione Unica è indicato il codice ‘R’;
  • il codice ‘5’, che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia, se nella CU 2022 sono compilati i punti da 765 o 766 o comunque se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione non spettante;

In presenza di una Certificazione Unica 2022 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia e redditi per cui non è possibili fruire dell’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:

  • se nella CU 2022 è compilato il punto 765 tale importo va riportato in colonna 2;
  • se nella CU 2022 è compilato il punto 766 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1.

In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 3. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione non spettante.

  • se nella CU 2022 è compilato il punto 774 tale importo va riportato in colonna 2;
  • se nella CU 2022 è compilato il punto 775 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1;

In tali casi nella colonna 3 non va indicato il codice ‘5’.

SEZIONE III – Ritenute IRPEF e addizionale regionale all’IRPEF

Rigo C9

Colonna 1 (Ritenute Irpef): indicare il totale delle ritenute Irpef relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L’importo è indicato nel punto 21 della Certificazione Unica 2022.

Colonna 2 (Ritenute Imposta sostitutiva RITA): indicare il totale delle ritenute dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il codice AX. Questa colonna va compilata solo se nella casella “Casi particolari” del quadro C è indicato il codice ‘11’.
Rigo C10: indicare il totale dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L’importo è indicato nel punto 22 della Certificazione Unica 2022. Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo “Compensi per lavori socialmente utili”.

SEZIONE IV – Ritenute addizionale comunale all’IRPEF

Rigo C11: indicare le ritenute di acconto 2021 dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L’importo è indicato nel punto 26 della Certificazione Unica 2022.

Rigo C12: indicare le ritenute del saldo 2021 dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II. L’importo è indicato nel punto 27 della Certificazione Unica 2022.

Rigo C13: indicare le ritenute di acconto 2022 dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’importo è indicato nel punto 29 della Certificazione Unica 2022.
I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all’Irpef a seguito di eventi eccezionali devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all’Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l’importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce “Eventi eccezionali”.

SEZIONE V – Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominata “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro. Dal 1° gennaio 2021 l’importo del trattamento integrativo è pari a 1.200 euro.

Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta “un’ulteriore detrazione” dall’imposta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

L’importo dell’ulteriore detrazione è di 1.200 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001, in caso di superamento del predetto limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 960 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.000 euro.
Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.000 euro, l’importo dell’ulteriore detrazione è pari a 686 euro, esso poi decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.
Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati, nonché l’importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca.
Le due agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio.
Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.
Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella presente dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.
Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale, le agevolazioni risultano, in tutto o in parte, non spettanti, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti, viene recuperato con la presente dichiarazione.

Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

Rigo C14 – Riduzione pressione fiscale
Colonna 1: (Codice)
Riportare il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2022.
Nella Certificazione Unica è riportato:

  • il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2022);
  • il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Colonna 2 (Trattamento erogato)
Riportare l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2022.
In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica.

Colonna 3 (Esenzione ricercatori e docenti)
Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

Colonna 4 (Esenzione Impatriati)
Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9 o 13 o 14. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

Presenza di più Certificazioni

1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:
– nella colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 390.
Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 390;
– nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 391 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
– nella colonna 3 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 462 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’;
– nella colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘4’ o ’6’ o ‘8’ o ‘9’ o ‘13’ o ‘14’.

2) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 390, 391, 462 e 463).
Nelle colonne 3 e 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio.

3) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle colonne da 1 a 4 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

SEZIONE VI – Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa

Questa sezione è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2021, per il quale è prevista una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2020 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.974 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della Certificazione Unica 2022).
Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza nell’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 del TUIR, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2021 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’articolo 17 del TUIR.
Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 è presente il codice BO.
La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l’anno d’imposta 2021 essa è pari a 609,50 euro (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2021, pubblicato in G.U. n. 290 del 6 dicembre 2021).

Rigo C15
Nella colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria)
riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 384 della Certificazione Unica 2022 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 384 di tutte le Certificazioni Uniche.
Nella colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 385 della Certificazione Unica 2022 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche.
Nella colonna 3 (Fruita tassazione separata) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2022 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 516 di tutte le Certificazioni Uniche. Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della detrazione in sede di liquidazione della dichiarazione.

Quadro D – Altri redditi

Quadro E – Oneri e spese

Quadro F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Quadro G – Crediti d’imposta

Quadro I – Imposte da compensare

Quadro K – Comunicazione dell’amministratore di condominio

Quadro L – Ulteriori dati


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