Totalizzazione, Inarcassa
La totalizzazione consente all’assicurato di cumulare tutti i contributi versati presso più gestioni pensionistiche (compresi quelli versati alla Gestione separata INPS) in periodi non coincidenti, al fine di ottenere un’unica pensione.
La totalizzazione è completamente gratuita.
La totalizzazione costituisce una alternativa alla ricongiunzione.
Infatti, l’art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 42/2006 prevede l’incompatibilità tra la ricongiunzione dei periodi assicurativi e l’esercizio della totalizzazione, relativamente a tutte le domande presentate dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto (3 marzo 2006).
In questo caso, non è possibile esercitare il diritto alla totalizzazione in presenza di accettazione della domanda di ricongiunzione qualora l’interessato abbia già provveduto al pagamento dell’onere (in un’unica soluzione) o al pagamento delle prime tre rate (nei casi di rateizzazione dell’onere di ricongiunzione).
La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi: non è possibile infatti la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni previdenziali ( es.: non si può chiedere di cumulare i periodi di due gestioni previdenziali – INARCASSA e INPS- se l’assicurato ha versato i contributi anche alla Cassa Geometri) sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione ( es.: non si può chiedere di cumulare sei anni di contribuzione INPS se risulta un periodo contributivo di dieci anni presso tale gestione).
(Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42)
I REQUISITI
L’assicurato può chiedere la pensione con totalizzazione se risulta in possesso dei seguenti requisiti:
- non essere titolare di trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto (la totalizzazione è stata estesa anche a coloro che hanno raggiunto i requisiti minimi per il diritto a pensione in una delle gestioni previdenziali);
- poter vantare almeno una contribuzione
presso ogni gestione previdenziale. A decorrere dal 01/01/2012 sono
totalizzabili anche periodi contributivi inferiori a 3 anni (art. 24, c. 19,
Dl. 201/2011, convertito in L. 214/2011).
Il requisito è determinato dalla somma dei periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali interessate.
Il diritto alla totalizzazione è accertato dalla Gestione presso la quale è stata presentata la domanda, la quale promuoverà poi il relativo procedimento.
LE PENSIONI
Le prestazioni conseguibili mediante la totalizzazione sono:
• Pensione di vecchiaia
la decorrenza è differita di 18 mesi rispetto la data di maturazione dei requisiti (età e anzianità), come risulta nella tabella che segue (art. 12, c. 3, D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010).
Requisito anagrafico | Età | Anzianità | Finestra * | Età alla Decorrenza |
2016** |
65 anni e 7 mesi | 20 anni | 18 mesi |
67 anni e 1 mese |
2017 |
65 anni e 7 mesi | 20 anni | 18 mesi |
67 anni e 1 mese |
2018 |
65 anni e 7 mesi | 20 anni | 18 mesi |
67 anni e 1 mese |
2019 | 66 anni | 20 anni | 18 mesi |
67 anni e 6 mesi |
(*) Se la domanda è presentata dopo, è possibile richiedere la pensione con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo.
(**) Adeguamento di 4 mesi per effetto del D.M. 16 dicembre 2014
• Pensione di anzianità
La decorrenza del trattamento è differita come indicato nella tabella che segue (art. 12, comma 2, D.L. 78/2010, come modificato dall’art. 18, comma 22-tre. D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge n. 111/2011)
Anno maturazione | Anzianità | Finestra * | Decorrenza |
2016** |
40 anni e 7 mesi | 21 mesi |
42 anni e 4 mesi |
2017 |
40 anni e 7 mesi | 21 mesi |
42 anni e 4 mesi |
2018 |
40 anni e 7 mesi | 21 mesi |
42 anni e 4 mesi |
2019 | 41 anni | 21 mesi |
42 anni e 9 mesi |
(*) Se la domanda o la cancellazione dall’albo professionale è successiva alla finestra, la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla domanda (o dalla cancellazione dall’albo se quest’ultima è successiva alla domanda).
(**) Adeguamento di 4 mesi per effetto del D.M. 16 dicembre 2014
• Pensione di inabilità
Con i requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento dell’evento inabilitante (per Inarcassa occorrono due anni di anzianità contributiva minima e l’iscrizione al momento della domanda, salvo l’ipotesi di infortunio). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.
Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
• Pensione indiretta ai superstiti
Con i requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento del decesso (per Inarcassa occorrono due anni di anzianità contributiva minima e l’iscrizione al momento del decesso). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.
Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
LA DOMANDA
La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile con domanda dell’interessato all’ente previdenziale presso il quale risulta iscritto o presso il quale risulta accreditata l’ultima contribuzione.
La domanda di pensione in totalizzazione può essere trasmessa dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) – nella sezione “Domande e certificati > Domande” – a partire dai 60 giorni precedenti la maturazione dei requisiti.
La domanda dovrà contenere le indicazioni relative a tutti gli Enti presso i quali il lavoratore è stato iscritto. Ciò in quanto l’Ente previdenziale che riceve la domanda (c.d. “Ente istruttore”) dovrà poi avviare il procedimento contattando gli Enti presso i quali risultano accreditati i contributi previdenziali a favore dell’interessato.
Una volta ricevuta la comunicazione da parte degli altri Enti relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l’Ente istruttore verificherà la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
COME SI CALCOLA
La misura del trattamento pensionistico in totalizzazione è determinata con un sistema di calcolo misto (parte contributivo e parte retributivo), ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 42/2006 [apri formula di calcolo].
Unica eccezione è qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione i requisiti minimi per il diritto ad autonoma pensione: in tal caso la pro quota viene calcolata con il sistema di calcolo previsto dalla normativa in vigore presso la singola gestione.
LA LIQUIDAZIONE
La pensione totalizzata costituisce un’unica pensione: le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, calcolano la misura del trattamento, in proporzione all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato in ciascuna di esse (ar. 4 D.Lgs. 42/2006).
Il pagamento della pensione da totalizzazione è effettuato dall’INPS (anche se la domanda è stata presentata ad altro Ente previdenziale), ma l’onere rimane a carico delle singole Gestioni in relazione alle rispettive quote.