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Riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 01 aprile 1996

Riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 01 aprile 1996 (art.51 della legge n.488/1999)

Gli iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno facoltà di riscattare – fino ad un massimo di 5 annualità e con onere contributivo a proprio carico – il lavoro, risultante da atti aventi data certa, prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in periodi precedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla predetta Gestione e a condizione che per detti periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva. La facoltà è concessa al diretto interessato ovvero ai suoi superstiti e può essere esercitata in qualsiasi momento. 

Documenti da allegare :

  • Ai fini dell’accoglimento della domanda è necessario che i periodi lavorativi siano provati attraverso documenti aventi data certa, cioè dichiarazioni, attestazioni e comunque tutti quei documenti redatti all’epoca dello svolgimento della prestazione lavorativa, dai quali possano evincersi l’effettiva esistenza del rapporto di collaborazione, la relativa durata ed i compensi percepiti dal richiedente (contratto, dichiarazione dei redditi, ricevuta degli emolumenti erogati ex art.7bis del D.P.R.29/9/1973, n.600, quale risulta sub art.1, lett.b, del decreto legislativo 2/9/1997,n.314).
  • Potranno essere considerate idonee a documentare la domanda di riscatto anche dichiarazioni rese ora per allora, solo nell’ipotesi in cui le stesse siano rilasciate da pubbliche Amministrazioni e siano sottoscritte dai loro funzionari responsabili, in quanto basate su atti d’ufficio. 

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