Patronato

Riscatto del periodo di congedo per la formazione

Riscatto del periodo di congedo per la formazione (art.5, comma 5, legge n.53/2000)

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per «congedo per la formazione» si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 

Documenti da allegare :

  • La domanda deve essere corredata da documentazione relativa alla concessione e fruizione del congedo in parola e da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla norma in esame, il tipo e la finalità del congedo fruito.

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