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Riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia

Riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia (art.4, comma 2, legge n.53/2000 e art. 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006 n. 296)

Per effetto di quanto disposto dall’art.4, comma 2, della legge n.53/2000, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio nè ai fini previdenziali; detto periodo può essere riscattato.

La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, alle condizioni e in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dal D.M. 31-8-2007. 

Documenti da allegare :

  • La fruizione del periodo di aspettativa per motivi di famiglia deve risultare da documentazione di data certa (libri paga, libri matricola, libretto di lavoro, dichiarazioni o autorizzazioni rilasciate dai datori di lavoro).
  • Il lavoratore richiedente deve dimostrare i gravi motivi di famiglia, come disposto dalla legge n. 53 del 2000 articolo 4 comma 2, con i documenti di data certa risalenti al periodo di fruizione dell’aspettativa. 

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