Riscatto periodi di attività svolta anteriormente all’istituzione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti da parte di giocatori allenatori di calcio e sportivi professionisti
Riscatto periodi di attività svolta anteriormente all’istituzione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti da parte di giocatori allenatori di calcio e sportivi professionisti (art.9 della legge n.366/1973 e art.9 della legge n.91/1981)
I giocatori e gli allenatori di calcio di cui all’articolo 1 della legge n.366/1973, che abbiano svolto la propria attività posteriormente al 1° luglio 1972, possono riscattare, a domanda, i periodi di attività prestata dopo il 1° luglio 1920 e fino al 30/06/1972. I professionisti sportivi di cui all’art.2 della legge n.91/1981 possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta anteriormente all’11 aprile 1981 (data di entrata in vigore della citata legge n.91/1981)
Documenti da allegare :
- Il riscatto è ammesso con le norme e le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. E’ quindi necessario provare l’effettiva esistenza e la durata dell’attività svolta.
- L’esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa redatti all’epoca in cui si svolgeva il rapporto.
- La documentazione deve essere prodotta in originale o copia conforme debitamente autenticata.
- La durata del rapporto di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa e l’ammontare della retribuzione possono essere provati con “altri mezzi”, anche orali.
Per inviare la domanda di Riscatto .