Art. 32 Regolamento Unitario Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti CNPADC
Art. 32 – Pensione di vecchiaia anticipata
- La pensione di vecchiaia anticipata è riconosciuta a coloro che possono far valere un periodo di anzianità contributiva alla Cassa precedente il 1 gennaio 2004.
- La pensione è corrisposta a coloro che abbiano maturato alternativamente i seguenti requisiti:
- compimento del sessantunesimo anno di età dopo almeno trentotto anni di anzianità contributiva;
- compimento di quaranta anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età.
- I requisiti di cui al comma 2 sono ridotti a cinquantotto anni di età e trentacinque anni di anzianità contributiva per gli iscritti con invalidità permanente nella misura almeno del 50%, certificata da struttura pubblica, subordinatamente alla cancellazione dall’Albo professionale.
- La decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata è fissata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- Qualora la domanda di pensione di vecchiaia anticipata sia presentata successivamente alla decorrenza individuata ai sensi del comma 4, la stessa è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.