DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 159 Art. 3
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Art. 3
Nucleo familiare
1. Il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti
componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della
DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte
dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune
accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica
diversa e' attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui
residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di
mancato accordo, la residenza familiare e' individuata nell'ultima
residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella
residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle
anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi
della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente
decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono
nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e'
intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi
dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e'
stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice
civile;
b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei
provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del
codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli
o e' stato adottato, ai sensi dell'aricolo 333 del codice civile, il
provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e'
stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede
giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di
servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del
genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento
preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche'
risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in
affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato nucleo
familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del genitore
affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il
minore in affidamento e collocato presso comunita' e' considerato
nucleo familiare a se' stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro
carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli,
fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori
appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a
carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei
genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e'
considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere
considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del
comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui
conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo
quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica
fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo e'
considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
Note all'art. 3:
- La legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261.
- Si riporta il testo dell'art. 711 del codice di
procedura civile: «Art. 711. (Separazione consensuale). -
Nel caso di separazione consensuale previsto nell'art. 158
del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i
coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare
di conciliarli nel modo indicato nell'art. 708.
Se il ricorso e' presentato da uno solo dei coniugi, si
applica l'art. 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel
processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione
e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la
omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di
consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono
modificabili a norma dell'articolo precedente».
- Si riporta il testo dell'art. 126 del codice civile:
«Art. 126. (Separazione dei coniugi in pendenza del
giudizio). - Quando e' proposta domanda di nullita' del
matrimonio, il tribunale puo', su istanza di uno dei
coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il
giudizio; puo' ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i
coniugi o uno di essi sono minori o interdetti».
- Si riporta il testo dell'art. 708 del codice di
procedura civile: «Art. 708. (Tentativo di conciliazione e
provvedimenti del presidente). - All'udienza di
comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima
separatamente e poi congiuntamente, tentandone la
conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche
d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da'
con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi,
nomina il giudice istruttore e fissa udienza di
comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso
modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non
compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si puo'
proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si
pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere
proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla
notifica del provvedimento».
- Si riporta il testo dell'art. 333 del codice civile:
«Art. 333. (Condotta del genitore pregiudizievole ai
figli). - Quando la condotta di uno o di entrambi i
genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di
decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le
circostanze, puo' adottare i provvedimenti convenienti e
puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza
familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi
momento».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio): «Art. 3. - 1. Lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio puo' essere
domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro
coniuge e' stato condannato, con sentenza passata in
giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni
quindici, anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti
non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per
motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui
all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui
agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero
per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento
della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un
figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di
un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne,
per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la
circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art.
583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in
danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in
considerazione del comportamento successivo del convenuto,
la di lui inidoneita' a mantenere o ricostituire la
convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente
articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia
stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la
convivenza coniugale e' ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di
mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del
numero 1) del presente articolo, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneita'
del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza
familiare;
b) e' stata pronunciata con sentenza passata in
giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
e' stata omologata la separazione consensuale ovvero e'
intervenuta separazione di fatto quando la separazione di
fatto stessa e' iniziata almeno due anni prima del 18
dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della
domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo
dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del Tribunale nella procedura di separazione
personale anche quando il giudizio contenzioso si sia
trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della
separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
c) il procedimento penale promosso per i delitti
previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente
articolo si e' concluso con sentenza di non doversi
procedere per estinzione del reato, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti
commessi sussistano gli elementi costitutivi e le
condizioni di punibilita' dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si e' concluso
con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che
dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico
scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto
all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio
o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non e' stato consumato;
g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione
di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile
1982, n. 164».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia): «Art. 2.
- 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente
familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e
aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, e' affidato ad una
famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una
persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui
egli ha-bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di
cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in
una comunita' di tipo familiare o, in mancanza, in un
istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo piu' vicino a quello in cui
stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo'
avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare.
3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo'
essere disposto anche senza porre in essere gli interventi
di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro
il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e,
ove cio' non sia possibile, mediante inserimento in
comunita' di tipo familiare caratterizzate da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a
quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e
sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard
minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere
forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli istituti
e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.