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Esenzione spese sanitarie

19 Febbraio 2020 -

Esenzione spese sanitarie

Sono esentati dall’obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale :

  • gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
  • gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento;
  • gli invalidi civili di oltre 65 anni con una percentuale di menomazione (attribuita, solo per l’assistenza sanitaria, dalla Commissione medica) superiore a due terzi (66,6%). Ai soggetti con percentuale di menomazione compresa tra un terzo e due terzi (tra il 33,3% e il 66,6%) viene riconosciuta l’assistenza protesica gratuita. Per percentuali inferiori, l’esenzione è limitata alle prestazioni collegate alla patologia invalidante;
  • i ciechi civili totali o con residuo visivo di almeno un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
  • i sordi, dalla nascita o che lo sono diventati prima dell’apprendimento della lingua parlata.

Sono inoltre esonerati :

  • gli invalidi di guerra che appartengono alle categorie dalla prima alla quinta;
  • gli invalidi del lavoro, con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
  • gli invalidi per servizio che appartengono alle categorie dalla prima alla quinta.

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