Articolo 381, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 381 (Art. 188 Cod. Str.)
(Strutture e segnaletica per la mobilita'
delle persone invalide)
1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti
proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed
efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la
mobilita' delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle
persone invalide con capacita' di deambulazione sensibilmente
ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga,
previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa
nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura
V.4. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa
nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilita'" di cui alla
figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2,
l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di
residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria
responsabilita' i dati personali e gli elementi oggettivi che
giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica
rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unita' Sanitaria Locale di
appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica e' stato
espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta
l'autorizzazione ha effettiva capacita' di deambulazione
sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validita' 5 anni. Il
rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico
curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che
hanno dato luogo al rilascio.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di
infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione puo'
essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalita' di cui
al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve
specificare il presumibile periodo di durata della invalidita'. Anche
le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate cosi' come
previsto dal comma 3.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidita'
della persona interessata, il sindaco puo', con propria ordinanza,
assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato
da apposita segnaletica indicante la targa del veicolo autorizzato ad
usufruirne (fig. II.79/a).
6. Gli schemi delle strutture e le modalita' di segnalamento delle
stesse, nonche' le modalita' di apposizione della segnaletica
necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indi-
cate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico,
approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della
sanita'.