Articolo 5, legge 138/2001
Art. 5.
(Definizione di ipovedenti medio-gravi).
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti
medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in
entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale
correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 50
per cento.