Esenzione canone rai
Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni compiuti entro il termini del pagamento del canone Rai, che siano intestatari dell’abbonamento, che non convivano con altri soggetti, titolari di reddito proprio, diversi dal coniuge, che possiedano un reddito che unitamente a quello del coniuge non superi gli € 8.000 annui, soglia che il Dm 3 marzo 2018 ha ampliato da € 6.713,98 previsto dall’ art. 1, c.132, L. n. 244/2007, tali soggetti, soddisfatti i requisiti, possono chiedere l’esenzione del pagamento del canone Rai.
Per il requisito reddituale della soglia degli € 8.000, sono escluse pensioni e maggiorazioni esenti Irpef, invalidità civile, rendite INAIL, pensioni di guerra, assegni sociali, il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e i redditi a tassazione separata.
La richiesta andrà inoltrata all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate o all’ufficio Torino Sat, Sportello abbonamenti tv 10121 Torino.
• spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO. Ai sensi dell’articolo 38, terzo comma, del DPR n. 445 del 2000, alla dichiarazione sostitutiva va allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;
L’importo del canone di € 90 viene suddiviso in 10 rate mensili addebitate sulle fatture dell’impresa elettrica.
Per i figli residenti nella seconda casa ma il contratto di energia resta intestato ad uno dei genitori, il genitore può presentare la dichiarazione sostitutiva per comunicare all’Agenzia delle entrate che il canone dovuto è addebitato sull’utenza elettrica di tipologia residenziale. I figli invece, avendo la residenza anagrafica nella seconda casa, costituiscono un’autonoma famiglia anagrafica e di conseguenza sono tenuti al pagamento del canone.